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La notifica a mezzo PEC nel processo amministrativo è valida… anzi no è inesistente

Uno, nessuno e centomila... Consiglio di Stato



Dott. Sestilio Staffieri - Il Consiglio diStato ritorna sui suoi (recenti) passi come una specie di gambero, per lo piùincerto sulla direzione da seguire. Con la sentenza 20 gennaio 2016, n. 189 laTerza Sezione affronta la questione trita e ritrita della possibilità di notificare il ricorso introduttivo a mezzoposta elettronica certificata. Lo fa con uno straordinario revirementrispetto al proprio precedente arresto di settembre scorso, con il quale,rifacendosi ad altri precedenti, sembrava avesse definitivamente sopito il dibattito PEC si, PEC no, per l’ammissibilitàdi tale forma di notificazione anche nel processo amministrativo.


Nella sentenzadel 14 settembre 2015 n. 4270, il Collegio ritiene di dover essere coerente coni suoi precedenti aderendo per relationemallo stesso Consiglio di Stato, Sez. VI n. 2682 del 28 maggio 2015 secondo ilquale: “La mancata autorizzazione presidenziale ex art. 52, c o. 2, delc.p.a. non può considerarsi ostativa alla validità ed efficacia dellanotificazione del ricorso a mezzo PEC atteso che nel processo amministrativotrova applicazione immediata la l. n. 53 del 1994 (ed in particolare… gliarticoli 1 e 3 bis della legge stessa), nel testo modificato dall’art. 25 co.3, lett. a) della l. 12 novembre 2011, n. 183, secondo cui l’avvocato “puòeseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa estragiudiziale… a mezzo della posta elettronica certificata”.


“Nel processoamministrativo telematico (PAT) contemplato dall’art. 13 delle norme diattuazione di cui all’Allegato 2 al cod. proc. amm. è ammessa la notifica delricorso a mezzo PEC anche in mancanza dell’autorizzazione presidenziale ex art.52, co. 2, del c.p.a. , disposizione che si riferisce a “forme speciali” di notifica,laddove invece la tendenza del processo amministrativo, nella sua interezza, atrasformarsi in processo telematico, appare ormai irreversibile.

“Se conriguardo al PAT lo strumento normativo che contiene le regole tecnico–operative resta il DPCM al quale fa riferimento l’art. 13 dell’Allegato alc.p.a. , ciò non esclude però l’immediata applicabilità delle norme di leggevigenti sulla notifica del ricorso a mezzo PEC”.


Con la sentenza dicui trattasi, invece, gli Inquilini di Palazzo Spada considerano le notificazionia mezzo PEC nel processo amministrativo tamquamnon esset, giustificando tale differenza rispetto al processo civile con laspecialità del rito rinvenibilenelle disposizioni dettate in materia dal CPA, le quali rinviano, per l’ammissibilità,ad una regolamentazione specifica sullaquale vi è la mora del legislatore. Solo il Presidente del Collegio può rendere“esistente” la notifica a mezzo PEC attraverso una sua autorizzazione preventivaex art. 52 del Codice delProcesso Amministrativo, mancante nel caso di specie.


L’inesistenza, si sa, è una categoria nonarmonizzabile con il principio processualistico del raggiungimento dello scopo,proprio per via della mancanza della materia prima…l’esistenza dell’attoin nuce, che in tale ipotesi è negata. Con la conseguenza che anchel’eventuale costituzione in giudizio del destinatario dell’atto non varrebbe asanarne il vizio.


Il Collegioammette (e non concede) che anche vertendo in tema di nullità, la costituzionedel notificato – diversamente dal processo civile – produrrebbe effetto ex nunc, restando quindi salve ledecadenze già maturate, ivi compresa la scadenza del termine di impugnazione,che renderebbe irricevibile il ricorso per tardività qualora la costituzionedel notificato avvenisse in data posteriore alla stessa.


Molto probabilmentetale sentenza attirerà gli strali degli operatori del diritto, in primis degliavvocati, che si vedono negare uno strumento efficace ed economico per la vocatio in ius, anche se, va detto, nellasentenza citata e in quella in commento, la notifica a mezzo PEC, sia quella “esistente”che quella “inesistente”, è stata fatta dall’Avvocatura dello Stato.

Ma tale sentenzaalimenta il disvalore dell’incertezza deldiritto, considerando che il Collegio contraddice se stesso utilizzando leidentiche disposizioni di legge in una specie di ossimoro ermeneutico, oraesaltando la portata dell’art. 1 della Legge n. 53/94 il quale, nel testomodificato dopo l’entrata in vigore del Codice del Processo Amministrativo (dunqueapplicando il criterio cronologico per giustificarne la sopravvenuta vigenzarispetto alle disposizioni del CPA difformi) consente in via generale lenotificazioni a mezzo PEC “in materia civile, amministrativa e stragiudiziale”,ora negandone l’applicazione al processo amministrativo in virtù di unaautoreferenziale specificità, che nel diritto processuale ha meno ragione diesistere, visti i sempre maggiori punti di contatto tra i due riti.


Anche lanecessità, invocata dal Collegio, di specifiche disposizioni tecniche ancora daapprovare per il processo amministrativo appare debole come elezione unica edesclusiva della sedes materiae, e trascuradi considerare che la notificazione a mezzo posta elettronica certificata è giàcompiutamente disciplinata e pacificamente ammissibile, inserendosi in quella inarrestabiletendenza evolutiva dei canali di comunicazione.

Data: 22/02/2016 11:10:00
Autore: Sestilio Staffieri