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Bancarotta semplice documentale

La bancarotta semplice documentale in tutti i suoi aspetti sostanziali e procedurali e con corredo giurisprudenziale


Cos'è la bancarotta semplice documentale

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Da un punto di vista civilistico la tenuta della contabilità e la rilevazione periodica della situazione patrimoniale rappresentano una indefettibile regola di buon amministrazione posta a garanzia della stessa impresa.

Da un punto di vista fiscale, gli obblighi contabili sono principalmente finalizzati a permettere all'amministrazione finanziaria di esercitare le verifiche sulla corretta determinazione del reddito d'impresa e del valore della produzione e mirano pertanto a combattere l'evasione.

L'obbligo di tenuta di libri e scritture contabili imposto dalla legge fallimentare mira ad assicurare, a garanzia dei creditori, il corretto svolgimento dell'attività commerciale e a precostituire la prova della situazione economica dell'impresa, onde consentire agli organi dell'eventuale fallimento di acquisire attività e ricostruire il patrimonio dell'impresa.

Per tutte le ragioni suddette la mancata, incompleta o irregolare tenuta della contabilità è punita dalla legge fallimentare. Vediamo in quali termini.

Art. 217 comma 2 Legge fallimentare

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La bancarotta documentale è compresa dal punto di vista normativo nell'art. 217 L.F, che disciplina la bancarotta semplice, che punisce l'imprenditore con la pena della reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito. Nello specifico però la bancarotta documentale semplice è prevista e punita dal comma 2 dell'art. 217 L.F, che così dispone: "La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta."

Alla reclusione che consegue alla condanna, in base a quanto previsto dal comma 3, si vanno ad aggiungere le pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.

Bene giuridico protetto

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Analizzando la norma si può affermare che il bene giuridico protetto è l'informazione sulle vicende patrimoniali e contabili dell'impresa. Le scritture contabili consentono infatti una conoscenza documentata e giuridicamente utile del patrimonio del fallito.

Soggetto attivo del reato

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Il soggetto attivo del reato è l'imprenditore commerciale.

Elemento soggettivo

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In base alla formulazione letterale del comma 2 manca nell'art. 217 L.F. qualsiasi riferimento al riguardo. La Cassazione n. 15484/2021 ha però avuto il pregio di ribadire al riguardo che "ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, secondo comma, legge fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili."

Trattasi di reato di pericolo presunto, punibile quindi anche a titolo di colpa, con il quale viene sanzionata la mancata, irregolare o incompleta tenuta di libri e scritture contabili anche per semplice negligenza (es. la mancata vigilanza delle persone alle quali sia stato eventualmente affidato l'incarico della tenuta). Essendo un reato di pura condotta è integrato anche se non si realizza alcun danno per i creditori.

Elemento oggettivo

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La condotta ha per oggetto i libri e le altre scritture prescritti dalla legge ossia quelle obbligatorie previste dal Codice Civile ex artt. 2214, 2421, 2478. Quindi innanzitutto libro giornale e libro degli inventari, ma anche gli altri libri sociali quali il libro dei soci, delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, del collegio sindacale, ecc

L'imprenditore anche se è libero di avvalersi della collaborazione di un dipendente o di un libero professionista per i suddetti adempimenti, avvalere dell'opera di un tecnico è comunque sempre responsabile per l'attività che questi svolgono. L'obbligo di tenere i vari libri e le scritture sussiste fino a quando la cessazione definitiva dell'attività commerciale non risulta dalla formale cancellazione dal registro delle imprese, non rilevando la inattività di fatto dell'impresa.

Come emerge dal comma 2 dell'art. 217 L.F però, ai fini del reato rileva il fattore temporale. Il reato sussiste infatti solo se la mancata, irregolare o incompleta tenuta dei libri e delle altre scritture riguarda tre annualità antecedenti la dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata.

Tentativo

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Il tentativo non è configurabile in relazione a questo reato. La condotta che integra il reato di bancarotta documentale semplice infatti si intende realizzata completamente prima della sentenza dichiarativa anche se tutto il disvalore della condotta emerge proprio con la sentenza.

Procedibilità

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Il reato di bancarotta semplice documentale è procedibile d'ufficio.

Competenza

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La sentenza dichiarativa di fallimento non è condizione obiettiva di punibilità dei reati di bancarotta. Essa integra un elemento costitutivo degli stessi. I fatti compiuti dall'imprenditore quindi diventano penalmente rilevanti solo con la sua pronuncia di detto provvedimento. La natura della sentenza determina che il momento consumativo del reato si realizza nel momento e anche nel luogo in cui viene emessa, con l'effetto consequenziale di determinare la decorrenza del termine di prescrizione del reato, così come la determinazione della competenza territoriale presso il Tribunale del fallimento e anche la data di riferimento per l'applicazione dei provvedimenti di amnistia e indulto.

Prescrizione del reato

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L'157 del c.p. prevede che la prescrizione estingue il reato un volta decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale, così come stabilita dalla legge e comunque per un tempo non inferiore a sei anni in caso di delitto e a quattro anni in caso di contravvenzione, anche se puniti solo con la pena pecuniaria. Per quanto riguarda nello specifico la prescrizione del reato di bancarotta documentale semplice, essa comincia a decorrere dalla sua consumazione, che coincide con la data della sentenza di fallimento.

Giurisprudenza bancarotta semplice documentale

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Analizzati gli elementi e gli aspetti procedurali principali del reato vediamo alcune pronunce della Cassazione su questa fattispecie di reato:

Cassazione penale n. 45044/2022

La possibilità consentita dall'art. 2215-bis c.c. (introdotto dalla I. n. 2 del 2009 e che ha recepito la disciplina originariamente configurata dall'art. 7 comma 4-ter I. n. 489 del 1994) di tenere i libri, i repertori, le scritture e la documentazione con strumenti informatici non esime l'amministratore della società dall'adempimento degli obblighi di legge, relativi alla tenuta dei libri contabili e, quindi, dall'obbligo del puntuale aggiornamento dell'esercizio corrente, della veridicità delle singole attestazioni dei libri contabili nonché della loro conservazione, preordinata alla consultazione in qualunque momento degli stessi, come previsto dal secondo comma dell'articolo citato, rimanendo integrato altrimenti il reato di cui all'art. 217 comma 2 legge fall. (Sez. 5, Sentenza n.12724 del 12/12/2019; Sez. 5, Sentenza n. 20061 del 06/11/2014,; Sez. 5, Sentenza n. 35886 del 20/07/2009). E' dunque compito dell'amministratore prevenire l'eventuale malfunzionamento del dispositivo nel quale vengono tenuti i libri contabili predisponendo anche modalità alternative o concorrenti di conservazione (stampa cartacea, backup su autonomo supporto ecc.) e comunque reagire tempestivamente a tale malfunzionamento provvedendo, qualora possibile, al recupero dei dati.

Cassazione penale n. 44385/2022

Ai fini della integrazione del reato di bancarotta semplice documentale, è estraneo al fatto tipico descritto dall'art. 217, comma secondo, legge fall. il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito, costituisce, invece, l'evento della ipotesi di bancarotta fraudolenta per irregolare tenuta delle scritture contabili di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, legge fall. (Sez. 5, n. 11390 del 09/12/2020), sicché quanto assume il ricorrente riguardo al fatto che il curatore sarebbe comunque riuscito a ricostruire aliunde la situazione societaria rimane privo di rilievo, oltre che sconfessato dalle emergenze suindicate, come riportate nella sentenza impugnata; ciò senza considerare che la eventuale possibilità di ricostruzione aliunde del patrimonio sociale e del movimento degli affari non è idonea ad escludere neppure l'ipotesi della bancarotta fraudolenta documentale.

Cassazione penale n. 44380/2022

Integra il reato di bancarotta fraudolenta documentale, e non quello di bancarotta semplice, l'omessa tenuta della contabilità interna da parte del soggetto che abbia assunto il ruolo di gestore di fatto della società fallita, quando lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione delle dinamiche gestionali (Sez. 5, n. 18320 del 7/11/2019).

Cassazione penale n. 43628/2022

Come è noto, la bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, che, ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore (cfr. Cass., Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018).

Data: 29/11/2022 14:00:00
Autore: Giovanni Tringali