Rottamazione quinquies: verso un nuovo "condono" fiscale Alice Cometto - 16/11/24  |  L'ipoteca a garanzia dell'assegno di mantenimento Matteo Santini - 10/11/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

La depenalizzazione arriva in Cassazione

Con riferimento a un mandato di arresto europeo, la depenalizzazione della guida senza patente fa cadere il requisito della doppia punibilità


di Valeria Zeppilli – La recente opera di depenalizzazione sbarca in Cassazione e lo fa con la sentenza numero 5749/2016, depositata l'undici febbraio scorso (qui sotto allegata).

Nel caso di specie il ricorrente si era rivolto ai giudici di legittimità per poter beneficiare degli effetti dell'entrata in vigore il 6 febbraio del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8 e della conseguente depenalizzazione della guida senza patente. Egli chiedeva, insomma, che fosse accertato il venir meno del requisito della doppia punibilità della violazione sulla base della quale l'autorità giudiziaria rumena aveva emesso il mandato di arresto europeo nei suoi confronti, accolto dalla Corte di appello di Genova con la sentenza impugnata.

I giudici della Cassazione hanno ritenuto fondate le argomentazioni alla base del ricorso dinanzi ad essi proposto, precisando che, secondo la prevalente interpretazione resa dalla giurisprudenza in materia di mandato di arresto europeo, affinché possa ritenersi integrato il requisito della doppia punibilità è sufficiente che il fatto per il quale la consegna è richiesta sia contemplato come reato al momento della proposizione della domanda da parte dello Stato di emissione mentre non è necessaria la rilevanza penale alla data della sua commissione.

Tale principio, per la Corte, implica più correttamente che oltre al momento della richiesta debba guardarsi anche a quello della decisione.

Del resto, se il soggetto del quale si richiede l'arresto riuscisse a dimostrare la stabile residenza in Italia e la consegna dovesse, così, essere rifiutata (con conseguente esecuzione della condanna nel nostro paese), dando rilevanza al momento della richiesta ma non a quello della decisione si arriverebbe al paradosso di doversi disporre una cosa impossibile in ragione dell'avvenuta depenalizzazione: l'esecuzione della condanna in Italia.

È certo un ragionamento che può sembrare contorto, ma che, in realtà, è assolutamente lineare: dato che la guida senza patente in Italia non è più reato, non vi è doppia punibilità. Il ricorrente non va consegnato ma liberato.

Data: 14/02/2016 08:00:00
Autore: Valeria Zeppilli