Troppe telefonate alla ex nel cuore della notte? Scatta il reato di molestie
Il reato sussiste anche se non si tratta di un comportamento abituale essendo sufficiente anche una sola azione di disturbo
di Lucia Izzo - A integrare il reato di molestia sono sufficienti ripetute telefonate nel cuore della notte: lo ha stabilito la prima sezione del Tribunale di Taranto nella sentenza n. 721/2015.
La controversia aveva avuto origine da una denuncia presentata dall'imputato contro l'avvocato incaricato di gestire la causa di separazione tra lui e l'ex moglie e contro la stessa ex.
L'uomo, nella sua denuncia, sosteneva che il legale fosse colpevole di averlo offeso telefonicamente, ma, appreso il contenuto della denuncia, le parti denunciate presentavano una controdenuncia: la donna, in particolare, evidenziava di aver ricevuto dall'imputato diverse telefonate, circa sette/otto, nel lasso temporale che va dalle otto di sera alle cinque di mattina.
Sono le risultanze processuali a evidenziare in capo all'uomo la sussistenza della responsabilità circa il reato previsto dall'art. 660 c.p.: l'imputato, infatti, ha ammesso in sede di interrogatorio di aver telefonato all'ex ripetutamente durante la notte, chiamate che sono apparse "animate da petulanza e comunque da un biasimevole motivo che era appunto duello di indurre la ex a rinunciare al mandato difensivo".
Per i giudici sussiste il reato di molestia, trattandosi di un illecito "non necessariamente abituale, potendo essere realizzato anche con una sola azione di disturbo"; ciò che rileva è che la condotta sia caratterizzata da "petulanza o da altro biasimevole motivo, ossia da quel modo di agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto e impertinente che finisce per interferire nella sfera della quiete e della libertà della persona offesa".
Pertanto, l'imputato è responsabile del reato in epigrafe.
Data: 15/02/2016 18:56:00Autore: Lucia Izzo