Responsabilità precontrattuale e lettere di intenti
di Edoardo Mazzoli - Il tema della responsabilità precontrattuale assume grande rilevanza all'interno della disciplina dei contratti internazionali, nei quali la conclusione di un accordo può richiedere il susseguirsi di numerose e complesse fasi. Nella maggioranza degli ordinamenti di Civil Law e di Common Law non è codificata alcuna forma di responsabilità precontrattuale tipica, ma questa viene ricollegata e ricompresa in altre forme.
Con il termine "precontrattuale" si delimita, propriamente, la forma di responsabilità civile che si integra nel momento in cui una parte viene meno alle pattuizioni convenute con l'altra nella fase delle trattative che precedono la conclusione di un contratto. Si fa pertanto riferimento ai casi in cui, nella fase delle trattative condotte tra due o più parti a fini di addivenire ad un accordo e quindi alla stipulazione di un contratto, una parte, improvvisamente e senza alcuna giustificazione, venga meno alle dette trattative e si rifiuti di proseguirle, prima che sia stato formalizzato l'accordo.
Ebbene come rappresentato sopra, non è prevista alcuna forma di tutela tipica per proteggere quella parte che fa affidamento sulle dichiarazioni e le intenzioni manifestate dalla controparte in fase di trattative. Occorre infatti tenere presente il rapporto tra libertà contrattuale e culpa in contrahendo; se infatti è naturale prevedere un libero recesso di una parte laddove un contratto non sia ancora in essere, dall'atro lato è tuttavia meritevole di tutela il diritto della parte che ha fiducia nella conclusione del medesimo e deve pertanto essere protetto dall'abbandono ingiustificato delle trattative.
Alcuni ordinamenti tuttavia, ricomprendono tale forma di responsabilità in contrahendo nella responsabilità extracontrattuale (art.2043 c.c. nel nostro ordinamento) mentre altri, specialmente nella Common Law, la ricollegano alla responsabilità contrattuale tipica, ritenendola la forma di tutela più efficace.
Analizzando la questione da un'ottica comparatistica, tanto l'ordinamento Francese quanto quelli di Common Law individuano nella sanctity of contract (il dogma della libera volontà contrattuale delle parti) un principio prevalente, in accordo con la dottrina dell' "all or nothing approach" (tutto o niente), per effetto del quale le parti non avrebbero diritto ad alcuna tutela prima della conclusione del contratto vero e proprio. Nell'ordinamento inglese, in particolare, le trattative precontrattuali rivestono un valore aleatorio e le parti ne sopportano interamente i rischi, non essendo prevista alcuna sanzione per l'abbandono ingiustificato delle medesime. Eventuali questioni relative al venire meno dei doveri di correttezza e di buona fede possono essere sollevate solo ed esclusivamente in un momento successivo alla conclusione del contratto e, pertanto, tale disciplina trasforma la responsabilità precontrattuale tipica della fase delle trattative, in una responsabilità contrattuale atipica, cioè riferibile ad un momento in cui il contratto non era ancora in essere.
Visione opposta è invece quella dell'ordinamento tedesco, che non si limita ad offrire tutela alla fase di trattative, ma disciplina una vera e propria responsabilità precontrattuale all'interno del codice civile, in particolare all'art. 311, affermando che: "…Un rapporto obbligatorio sorge anche in virtù dell'avvio di trattative contrattuali…". Si verifica pertanto la previsione di una tutela dell'affidamento massima, in cui il rapporto di fiducia che le parti instaurano in fase di trattative è talmente rilevante da generare una vera e propria obbligazione. Si integra pertanto una responsabilità precontrattuale tipica nel momento in cui una delle parti abbandona le negoziazioni senza giustificato motivo.
Anche nell'ordinamento italiano, l'interesse delle parti nelle fasi di trattative riceve una peculiare forma di tutela.
Se infatti da un lato l'art. 1337 c.c. rubricato "Trattative e responsabilità precontrattuale", affermando che "…Le parti, nello svolgimento delle trattative del contratto, devono comportarsi secondo buona fede…" implicitamente evidenza come la responsabilità delle parti durante le negoziazioni non sia tipizzata come responsabilità precontrattuale, ma sia ricompresa nella forma della responsabilità extracontrattuale. Buona fede che si sostanzierebbe nell'obbligo di informazione reciproca e negli obblighi di riservatezza eventualmente pattuiti.
La Suprema Corte di Cassazione inoltre ha chiarito ogni dubbio circa la natura della detta responsabilità, asserendo che "…La responsabilità precontrattuale … costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, che si riconnette alla violazione della regola di condotta stabilita a tutela del corretto svolgimento dell'iter di formazione del contratto …" (Cass. Sez.I, Sent. n.9157/95). I danni eventuali derivanti da detta violazione dovranno perciò essere valutati ai sensi dell'art. 2043 del codice civile.
A livello internazionale, la disciplina dettata per la tutela delle fasi di formazione del contratto trova caratteri di uniformità nelle disposizioni dei Principi Unidroit, particolari norme non vincolanti ma di universalmente riconosciuta utilità per guidare le parti nelle negoziazioni degli accordi e nella conclusione dei contratti.
Per far fronte tuttavia all'incertezza normativa che governa la fase delle trattative precontrattuali, le parti, specialmente nel complesso ambito del diritto commerciale internazionale, ricorrono alle c.d. lettere d'intenti. Si tratta di documenti, redatti in fase di trattative, e aventi contenuto vario ed atipico, ma che possono rivelarsi estremamente utili quando la loro funzione è quella di "cristallizzare" alcune fasi delle trattative ad un determinato momento rispetto al quale le parti, raggiunta una fase di accordi sufficientemente completa, stabiliscono di vincolarsi al rispetto dei patti raggiunti, pur senza aver sottoscritto il contratto oggetto della negoziazione.
Le lettere possono stabilire precisi doveri, obblighi e responsabilità, il venir meno ai quali comporta alcune conseguenze negative predeterminate dalle parti. L'obiettivo e lo scopo dell'utilizzo di tali strumenti è chiaramente quello di individuare alcuni punti fermi della fase di trattative, con il fine di fissare, a mano a mano, tutte le fasi della formazione progressiva dei contratti internazionali.
Negli ordinamenti nazionali degli stati tuttavia, le lettere di intenti non assumono alcun valore giuridico se non espressamente previsto in esse dalle parti. La terminologia e il registro linguistico in cui la lettera viene redatta svolgono un ruolo fondamentale al fine dell'interpretazione della stessa. Nella maggioranza dei casi infatti, le lettere di intenti possono essere utilizzate esclusivamente ai fini dell'interpretazione del contratto, per indagare sull'effettiva volontà delle parti, analizzando la fase della formazione progressiva e delle trattative.
In conclusione, nell'ambito dei contratti internazionali, occorre tenere presente che, stante la complessità delle negoziazioni a formazione progressiva nella prassi internazionale e la mancanza di una disciplina uniforme per la protezione dell'affidamento nella fase delle trattative, le lettere di intenti, anche se a contenuto atipico e vario, possono rivelarsi uno strumento utile al fine di consolidare le fasi della formazione della volontà contrattuale.
Data: 07/03/2016 16:00:00Autore: Edoardo Mazzoli