Legge Pinto: i modelli e le istruzioni per i risarcimenti
- Modelli indennizzo Legge Pinto e invio telematico
- La dichiarazione
- L'invio
- La validità
- Il pagamento
- Le sanzioni
- Gli importi
- I rimedi preventivi
Modelli indennizzo Legge Pinto e invio telematico
Il Ministero della Giustizia da diversi anni ha messo a punto i modelli necessari per ottenere l'indennizzo per le richieste di risarcimento per l'eccessiva durata dei processi, come previsto dalla legge Pinto n. 89/2001.
Con il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del 22 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2021 (sotto allegato) si è provveduto alla "Individuazione delle modalità di presentazione telematica dei modelli di cui all’articolo 5 sexies, comma 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, a norma del comma 3 bis del medesimo."
I modelli suddetti, pressoché immutati nel contenuto, dal 1° gennaio 2022 devono essere inviati in un certo modo. Vediamo come. Ecco le istruzioni per la presentazione.
La dichiarazione
La legge di Stabilità 2016 ha previsto che al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate in base alla legge Pinto (la n. 89/2001), il creditore deve rilasciare all'amministrazione debitrice una dichiarazione (ex artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000) che attesti:
• la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo;
• l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso titolo;
• l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere;
• la modalità di riscossione prescelta.
Il Ministero ha predisposto 4 modelli di dichiarazione in formato word compilabili (1. mod. Pinto persona fisica; 2. mod. Pinto persona giuridica; 3) mod. Pinto antistatario; 4.mod. DSAN-eredi) disponibili su questa pagina del Ministero della Giustizia.
L'invio
Tale dichiarazione, corredata della relativa documentazione richiesta, in virtù del decreto sopra menzionato del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del 22 dicembre 2021, dovrà essere inviata nelle seguenti modalità:
- per i decreti di condanna depositati successivamente al 1 gennaio 2022, la dichiarazione deve essere rilasciata dal creditore, che può farlo anche a tramite incaricati (es. avvocato), solo attraverso la piattaforma informatica Pinto digitale - che si può raggiungere sul Portale liquidazione delle spese di giustizia, come indicato sul sito dei servizi telematici del Ministero della giustizia al seguente indirizzo: https://pst.giustizia.it;
- per i decreti di condanna depositati fino al 31 dicembre 2021 invece la dichiarazione e la documentazione va inviata:
- all’ufficio ragioneria della Corte di Appello competente, se delegata al pagamento è la Corte di Appello che ha emesso il decreto;
- al Ministero della giustizia per i decreti il cui pagamento è assunto in sede centrale.
La validità
La dichiarazione presentata ha validità semestrale e dovrà essere rinnovata a richiesta della pubblica amministrazione.
Il pagamento
L'amministrazione provvederà ad effettuare il pagamento delle somme dovute entro 6 mesi dalla data in cui sono stati assolti integralmente gli obblighi di trasmissione.
Le sanzioni
Nell'ipotesi di mancata, irregolare o incompleta trasmissione della dichiarazione non inizieranno a decorrere i termini per poter ottenere la liquidazione delle somme dovute dall'amministrazione e non potrà essere emesso l'ordine di pagamento.
Gli importi
Gli importi liquidati alle vittime della giustizia lumaca sono sono ricomprese tra un minimo di 400 e un massimo di 800 euro per ciascun anno di ritardo (o per frazione di anno comunque superiore a 6 mesi).
L'indennizzo potrà essere ulteriormente diminuito, fino al 20%, quando le parti del processo sono più di 10 e fino al 40% quando sono più di cinquanta. In caso di rigetto integrale delle richieste della parte ricorrente nella causa cui la domanda di equa riparazione si riferisce, le somme saranno tagliate fino ad un terzo.
I rimedi preventivi
Il diritto all'equa riparazione inoltre, lo ricordiamo, è subordinato all'esercizio di determinati rimedi preventivi a carico della parte che deve attivarsi per "evitare" l'irragionevole durata del processo.
Nei procedimenti civili, costituiscono rimedi preventivi: l'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione, la richiesta di passaggio dal rito ordinario a quello sommario; nonché per le cause che non prevedono il rito sommario, la proposizione di istanza di decisione a seguito di trattazione orale.
Altrettanti rimedi sono previsti nei processi penali, nei processi contabili davanti alla Corte dei conti, nei giudizi innanzi alla Corte di Cassazione e in quelli amministrativi.
Per chi non avrà esperito i rimedi preventivi la domanda di equa riparazione sarà considerata inammissibile (leggi: "Legge di stabilità e modifiche al procedimento per il riconoscimento del risarcimento").
Data: 09/01/2022 06:00:00
Autore: Redazione