Somministrazione lavoro e staff leasing: evoluzioni della questione Francesco Chinni e Sergio Di Dato - 02/12/24  |  Il licenziamento del lavoratore a seguito di un controllo occulto e la privacy Andrea Pedicone - 24/11/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Scuola: i contributi scolastici non sono obbligatori

Nel nostro ordinamento, infatti, vige il regime di gratuità dell'istruzione scolastica


di Valeria Zeppilli – Le iscrizioni scolastiche online degli studenti italiani si sono chiuse ieri, ma rimane aperta la questione dei contributi. Dai 50 ai 150 euro (e anche oltre), le scuole continuano a richiedere contributi indispensabili per la frequentazione agli studenti e, dunque, alle loro famiglie. Costi per gli acquisti di materiale e strumenti vari, per le attività extracurricolari, per i laboratori, per la manutenzione e finanche per la carta. Certo sono tante le spese che le scuole devono sostenere e per le quali i fondi stanziati dallo Stato non possono bastare (anche se quest'anno è aumentato il fondo di funzionamento dagli attuali 111 milioni a 230). Così diventa indispensabile l'aiuto delle famiglie, ma molti istituti dimenticano (o fingono di dimenticare) che i contributi scolastici, nel nostro ordinamento, sono assolutamente volontari e, quindi, facoltativi.

Il decreto legislativo numero 266/2005, infatti, al comma 1 dell'articolo 28 e al comma 2 dell'articolo 30 sancisce il regime di gratuità dell'istruzione scolastica.

L'importo dei contributi scolastici, insomma, non è una tassa erariale ma un versamento che le scuole possono richiedere alle famiglie a titolo di partecipazione alle spese connesse allo svolgimento dell'obbligo scolastico, come, ad esempio, quelle per le fotocopie.

La somma è stabilita dal Consiglio d'istituto, ma solo come parametro generale.

Del resto le scuole, che non hanno alcun potere autonomo impositivo di tasse e contributi, non possono obbligare i genitori dei loro studenti a pagare alcunché, né subordinare l'iscrizione al pagamento.

Diverso è il caso in cui ad essere richiesto sia un rimborso delle spese che la scuola sostiene per conto delle famiglie, come ad esempio quelle per le gite, per l'assicurazione, etc.: in questo caso il pagamento è ovviamente dovuto.

Attenzione però a non fare di tutta l'erba un fascio: il nostro ordinamento prevede comunque alcune tasse definite scolastiche e regolate dal decreto legislativo numero 297 del 1994.

In particolare, le tasse scolastiche sono quattro: quella di iscrizione, quella annuale di frequenza, quella di esame e quella di diploma. Tali tasse vanno sempre pagate, a meno che non siano previsti particolari esoneri per merito, per ragioni economiche o per determinate categorie di studenti. Esoneri che, comunque, non riguardano mai la tassa di diploma.

Data: 24/02/2016 08:00:00
Autore: Valeria Zeppilli