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Revisione della patente: un solo incidente non basta

Per il Tar Lazio, possibile solo in presenza di ragionevoli dubbi sull'idoneità psicofisica o tecnica in capo al guidatore coinvolto nel sinistro


di Lucia Izzo - Il Ministero dei Trasporti può disporre la revisione della patente di guida a seguito di un singolo incidente stradale solo se sussistono ragionevoli dubbi circa la persistenza dell'idoneità psicofisica o tecnica in capo al guidatore, altrimenti il provvedimento risulta illegittimo.


Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) nella sentenza n. 2106/2016 su ricorso presentato da un automobilista contro il provvedimento del Ministero dei Trasporti che aveva disposto la revisione a suo carico della patente di guida per asseriti dubbi sulla persistenza della idoneità tecnica, a seguito del comportamento tenuto, causa di un sinistro stradale con lesioni.

Il ricorrente, un cinquantatreenne titolare di patente di guida di categoria B e di abilitazione professionale all'attività di noleggio con conducente, lamenta carenza di motivazione e difetto di istruttoria dell'atto impugnato, di cui avrebbe avuto conoscenza solo in occasione della visita medica per il rinnovo della patente.

Per il TAR il ricorso appare fondato, atteso che il provvedimento gravato risulta adottato a seguito di un'unica violazione del codice della strada, consistente, in base a quanto si legge nel provvedimento, nell'avere oltrepassato la striscia longitudinale continua incorrendo in incidente stradale con lesioni.

L'amministrazione ha ritenuto, in base a tale episodio, che sussistessero dubbi sulla persistenza della idoneità tecnica alla guida del ricorrente.

La disposizione che trova applicazione nel caso in esame è l'art. 128, co. 1, del Codice della Strada, il quale dispone che "Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente".

Tuttavia i provvedimenti di revisione della patente di guida, adottati ai sensi dell'art. 128 cit., non hanno finalità sanzionatorie o punitive e non presuppongono l'accertamento di alcuna violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili, ma vengono adottati in conseguenza di qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio in ordine alla persistenza dell'idoneità psicofisica o tecnica, essendo funzionali proprio alla verifica dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica per il possesso della patente di guida

Il Collegio precisa che il carattere discrezionale del provvedimento di revisione, quanto alla valutazione in ordine alla "persistenza" dei requisiti e della idoneità, richiede l'instaurazione del contraddittorio così da consentire l'acquisizione del maggior numero di elementi non solo in ordine all'"an" dell'applicazione delle misure, ma anche in ordine a quale, tra le misure alternativamente previste, sia più opportuno applicare.

Ne deriva che il mero fatto inerente l'accadimento di un sinistro non può essere considerato un presupposto sufficiente ex se a giustificare un ragionevole dubbio in ordine alla permanenza dei necessari requisiti di idoneità, ove tale conclusione non sia sorretta da un'idonea motivazione, fondata su elementi oggettivi e definitivamente accertati che caratterizzano (distinguendola) la singola fattispecie.

Nel caso di specie non appare evidenziato alcun nesso tra la violazione del codice della strada e i dubbi sulla perdita dell'idoneità tecnica alla guida non risulta in alcun modo evidenziato, considerata anche l'età e l'attività professionale svolta dal ricorrente il quale, peraltro, ha contestato la sussistenza di una propria colpa, sostenendo il concorso di colpa dell'altro conducente coinvolto, circostanza che avrebbe imposto all'amministrazione una motivazione che tenesse conto della dinamica dell'incidente.

Trattandosi, inoltre, di una infrazione non sintomatica di inabilità tecnica alla guida, e di un solo episodio, esprimersi sulla dinamica dell'incidente avrebbe potuto evidenziare le ragioni per le quali la condotta tenuta avrebbe fatto sorgere dubbi sulla idoneità tecnica del conducente.

Come rilevato dalla giurisprudenza, la discrezionalità che in capo alla motorizzazione civile, nell'attivazione del procedimento di revisione della patente di guida ex art. 128 c.d.s., non esime la predetta Autorità dall'obbligo di esternare, con riguardo alle singole fattispecie, le ragioni che hanno ingenerato i dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità fisica e/o tecnica alla guida in relazione ai fatti accertati.


Nulla di tutto questo è stato rinvenuto nella documentazione allegata dall'amministrazione resistente né nel provvedimento impugnato, che risulta pertanto affetto dal dedotto difetto di motivazione.
Il ricorso va quindi accolto e, per l' effetto, va annullato l'atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti.

Data: 29/02/2016 21:00:00
Autore: Lucia Izzo