Sinistri stradali: chi rifiuta l'offerta paga le spese
di Marina Crisafi – Se il responsabile del sinistro stradale o, per lui, la sua compagnia di assicurazione, formula un'offerta congrua, il rifiuto della vittima può comportare per la stessa la condanna alle spese di giudizio. A stabilirlo è il giudice di pace di Palermo con una recente sentenza (qui sotto allegata), richiamando espressamente sul punto una decisione del tribunale di Verona del 2014.
Nella vicenda, una signora che aveva riportato un infortunio a seguito dell'urto di una macchina che effettuava manovra di retromarcia per parcheggiare, aveva trascinato in giudizio automobilista ed assicurazione chiedendo oltre 24mila euro di risarcimento danni.
La compagnia senza contestare la responsabilità civile del proprio assicurato lamentava l'eccessiva richiesta del risarcimento ed offriva pro bono pacis la somma di 8.500 euro, al netto delle spese legali.
Ma la donna rifiutava e andava avanti.
Veniva quindi espletata la Ctu, la quale accertava un danno biologico pari al 3% e una serie di giorni di infermità (totali e parziali), per cui il danno veniva liquidato globalmente in circa 5.200 euro.
Per il giudice palermitano a questo punto, con riferimento alla somma offerta a tacitazione d'ogni pretesa economica da parte dell'assicurazione, non può che formularsi "un giudizio di piena congruità", considerato peraltro che l'ammontare "appare manifestamente superiore a quella giudizialmente attribuita" alla donna.
Ma non solo.
Per il gdp, la donna va condannata alle spese di lite, in conformità al disposto della nuova formulazione dell'art. 91 c.p.c. che prevede che il giudice "se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta".
In questo senso, si legge in sentenza, si condivide una recente pronuncia del Tribunale di Verona, secondo cui "l'ingiustificato rifiuto di una proposta conciliativa legittima la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese di lite della parte soccombente per il periodo successivo alla formulazione della proposta. Tale condanna può cumularsi con una pronuncia di compensazione delle spese per il periodo anteriore" (così, Trib. Verona, sez. III, sent. 28/02/2014).
In definitiva, dunque, donna condannata a pagare quasi 2mila euro di spese processuali.
Data: 01/03/2016 19:10:00
Autore: Marina Crisafi