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Cassazione: è violenza sessuale imporre l'eiaculazione interna

Anche il modo di conclusione di un rapporto, originariamente accettato, può ledere la libertà di autodeterminazione


di Valeria Zeppilli – La violenza sessuale è una fattispecie di reato che il nostro ordinamento punisce con lo scopo di tutelare la libertà sessuale degli individui, da intendersi come il diritto di ognuno di disporre della propria persona, sotto il profilo sessuale, in maniera libera.

Non sempre, tuttavia, i confini della libertà sessuale risultano così chiari come dovrebbero: in alcuni casi limite, infatti, è stato richiesto alla giurisprudenza un importante sforzo interpretativo in tal senso.

A tal proposito assume particolare rilievo una sentenza emanata il 7 marzo dalla terza sezione penale della Corte di cassazione: la numero 9221/2016 (qui sotto allegata).

Con essa, infatti, i giudici hanno ribaltato la decisione con la quale il Tribunale di Napoli aveva escluso il reato di violenza sessuale ritenendo a tal fine insufficiente il fatto che la ragazza, presunta vittima della violenza, avesse prestato il proprio consenso al rapporto sessuale incriminato ma non al fatto che lo stesso fosse completo e si fosse concluso con l'eiaculazione interna.

Per la Cassazione, infatti, le conclusioni del giudice del merito non possono essere condivise: il rifiuto di un simile esito del rapporto sessuale rientra pienamente all'interno della libertà di autodeterminazione sessuale del singolo.

Così, rendere lecito un rapporto sessuale di tal fatta, senza considerare che il partner aveva invece rifiutato l'eiaculazione interna, significherebbe vanificare la libertà di autodeterminazione e ledere il bene giuridico protetto dalla norma che sanziona la violenza sessuale, che oggi va inconfutabilmente identificato, come visto, nel bene della libertà della persona.

Data: 08/03/2016 22:10:00
Autore: Valeria Zeppilli