Professionisti delegati: da domani bisogna adeguare l'ordinanza di vendita
a cura di Meli e Associati - www.studiomeli.it - In ogni tribunale, i giudici delle esecuzioni hanno sviluppato una propria modulistica, alcuni operando come precursori, altri adattando i fac-simile prodotti da altri.
L'imminente entrata in vigore, a partire da domani, del d.m. n. 227/15 "Regolamento concernente la determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli articoli 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile" (leggi in merito: "Esecuzione: in Gazzetta i compensi ai professionisti delegati, in vigore dal 10 marzo"), impone una rilettura dei documenti adottati ed una revisione della modulistica, già recentemente modificata per effetto dell'entrata in vigore del d.l. n. 83/15.
Poniamo oggi l'attenzione sull'ordinanza di vendita, per evidenziare due aspetti sui quali occorrerà probabilmente intervenire:
Acconto sul compenso
In molti tribunali viene determinato, a favore del delegato alla vendita e posto a carico del creditore procedente, un acconto, quale anticipo sul compenso e sulle spese.
La norma a cui si faceva riferimento è l'art. 5 dell'abrogato d.m. n. 313/99.
E' necessaria, pertanto, una modifica che faccia riferimento al nuovo art. 2 comma 6 del d.m. n. 227/15.
Le spese a carico dell'aggiudicatario
Molti giudici delle esecuzioni, nel conferire la delega al professionista incaricato della vendita forniscono istruzioni in merito al contenuto dell'avviso di vendita.
Il nuovo decreto ha stabilito che devono essere posti a carico dell'aggiudicatario o dell'assegnatario:
- la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà, nonché le relative spese generali;
- le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale.
Di tali modifiche sarà pertanto necessario tener conto, al fine di adeguare l'ordinanza di vendita, con delega al professionista ex art. 591 bis c.p.c.
Autore: Franco Confalonieri