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Responsabilità penale dei gestori dei pub in caso di schiamazzi dei clienti

La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione (sent. n. 45484/04) ha affermato che risponde penalmente del reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659 c.p.) il gestore di un pub che non impedisce, tramite il ricorso all'autorità, che i clienti effettuino schiamazzi e rumori fuori dal locale. E ciò anche se si tratta dell'esercizio di un'attività rumorosa debitamente autorizzata. Data: 09/12/2004
Autore: Marina Demaria