Successioni: la legittima calcola anche le donazioni
di Valeria Zeppilli – Con la sentenza numero 4445/2016, depositata il 7 marzo (qui sotto allegata), la Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi su una materia (purtroppo) spesso oggetto di conflitto: quello dei rapporti tra donazione e eredità (leggi: "Eredità: come tutelarsi se il defunto ha fatto donazioni quando era in vita").
Con tale pronuncia, in particolare, i giudici hanno chiarito che per calcolare la quota di legittima che spetta ai parenti più stretti del defunto occorre prendere innanzitutto in considerazione il valore che il patrimonio del de cuius aveva al momento della sua morte e aggiungervi poi il valore dei beni che egli aveva donato quando ancora era in vita.
A tal fine non è possibile distinguere tra donazioni posteriori o anteriori rispetto al momento in cui è sorto il rapporto che ha reso l'erede legittimario.
Ciò in ragione del fatto che la riunione fittizia risponde all'obiettivo di determinare la quota della quale il defunto poteva rispondere e, in conseguenza, quella di riserva spettante al legittimario, senza che nessuna distinzione possa essere fatta tra coniuge e figli.
Da tale ragionamento, che costituisce ormai una costante in giurisprudenza, deriva che come il figlio può chiedere la riduzione di tutte le donazioni che il genitore abbia compiuto in vita in favore dell'altro genitore o dell'ex coniuge, anche prima della sua nascita, così il coniuge sopravvenuto alla nascita dei figli fatti dal defunto con l'ex compagno può chiedere la riduzione di tutte le donazioni eseguite nei confronti di questi, anche precedenti il nuovo matrimonio.
Proprio in forza di tali argomentazioni, la Corte di cassazione ha quindi rigettato il ricorso presentato dai figli del defunto avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Firenze aveva computato, ai fini della determinazione della quota disponibile dell'eredità, tutti i beni che il de cuius aveva donato quando era ancora in vita, compresi quelli antecedenti il momento in cui era sorta, con il nuovo matrimonio, la qualità di erede legittimaria in capo alla nuova moglie del padre.
Data: 17/03/2016 18:00:00Autore: Valeria Zeppilli