Affitto: non sono mai vessatorie le clausole contenute nel contratto tra proprietario e inquilino
La disciplina ex art. 1341 c.c. non si applica agli affitti abitativi ex legge 431/98
di Lucia Izzo - La disciplina circa la vessatorietà delle condizioni generali del contratto, art. 1341 c.c., non trova applicazione nel caso venga stipulato tra locatore e conduttore un negozio individuale ai sensi della legge 431/1998 (disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).
Lo ha chiarito il Tribunale di Milano, tredicesima sezione civile, nella sentenza n. 11866/2015, pronunciata a seguito di un'opposizione a decreto ingiuntivo.
Al ricorrente, conduttore, era stato ingiunto di pagare una somma a titolo di rimborso spese condominiali versate dal locatore al condominio.
L'uomo eccepisce dinnanzi al giudice ambrosiano la vessatorietà di una clausola del contratto di locazione lamentandone la nullità e l'inefficacia in quanto non sottoscritta: si tratta dell'art. 8, con cui è posto a suo carico il compenso dell'amministratore condominiale e il premio della polizza assicurativa del fabbricato.
La domanda, tuttavia, non merita accoglimento secondo il Tribunale: il contratto di locazione abitativa stipulato tra le parti, trova infatti la sua fonte normativa nella legge 431/98 e da ciò discende la non applicazione dell'art. 1341, comma 2, c.c., come richiesto dal ricorrente.
La disposizione codicistica, infatti, si applica ai contratti che contengono condizioni generali, ossia clausole che sono destinate a valere per una serie indeterminata di rapporti e che perciò hanno la caratteristica di essere state predisposte unilateralmente e preventivamente da uno dei contraenti.
Quanto premesso, pertanto, impedisce che la disciplina sulla vessatorietà delle condizioni generali di contratto trovi applicazione in caso di contratti individuali, come è quello in questione, poiché relativo a un unico rapporto di locazione.
Ciò determina l'infondatezza, secondo il Tribunale, dell'eccezione di nullità e inefficacia dell'art. 8 del contratto avanzata dal ricorrente.
Data: 16/03/2016 19:17:00Autore: Lucia Izzo