Infortunio e malattia professionale: quali differenze?
Avv. Luisa Camboni - Con questo breve contributo si intende spiegare, in modo semplice e chiaro, quando si è in presenza di infortunio e quando in presenza di malattia professionale.
Il nostro legislatore riconosce che si è in presenza di "infortunio sul lavoro" se il lavoratore, a causa dell'attività lavorativa che sta svolgendo e per una causa violenta riporta danni fisici e/o psichici tali da impedirgli di continuare a lavorare per un periodo più o meno lungo che deve essere certificato da un medico (certificato medico di infortunio).
Per tutelare i lavoratori vittime di infortunio la legge ha previsto (con il D.P.R. n. 1124 del 1965) una specifica assicurazione obbligatoria che consente di beneficiare di prestazioni sanitarie specifiche e di ottenere un indennizzo rapportato all'evento traumatico subito e alle conseguenze che ne sono derivate.
Si sente parlare anche di "infortunio in itinere".
Cosa si intende con tale espressione?
Con tale espressione si indica l'infortunio accaduto durante il normale percorso di andata e ritorno che il lavoratore percorre, quotidianamente, per recarsi da casa sul luogo di lavoro e viceversa. Il Legislatore ha espressamente previsto che l'infortunio "in itinere" sia compreso nella copertura assicurativa che viene fornita dalla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
In questa ipotesi - perché il lavoratore possa ottenere l'indennizzo - è necessario che l'infortunio si sia verificato nell'ambito del consueto percorso - di andata e di ritorno - effettuato per recarsi sul posto di lavoro. Per questo motivo se il lavoratore effettua delle interruzioni del percorso o delle deviazioni che non sono necessarie l'assicurazione obbligatoria non coprirà l'evento lesivo che si sarà verificato.
Attenzione!!!! Si considerano necessarie le interruzioni e le deviazioni quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali e improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti, cioè obblighi la cui mancata osservanza costituisce reato e viene punita dalla legge penale.
L'assicurazione copre anche l'infortunio quando il lavoratore non utilizza i mezzi pubblici e si avvale di un mezzo privato a condizione che questo utilizzo sia necessario.
L'utilizzo del mezzo privato è consentito quando mancano mezzi pubblici che servono il percorso oppure, pur essendovi linee pubbliche di collocamento, non consentono al lavoratore di raggiungere puntualmente il posto di lavoro.
Anche nell'ipotesi di infortunio "in itinere" per certificare l'accaduto è necessario rivolgersi al medico perché rilasci il certificato medico di infortunio.
Malattia professionale
Con l'espressione "malattia professionale" si intende una malattia contratta durante l'attività lavorativa a causa delle lavorazioni effettuate (ad esempio: sordità da rumori, tumori causati dall'uso di particolari vernici o coloranti, malattie respiratorie…)
Anche la malattia professionale deve essere certificata da un medico su apposito documento detto certificato medico di malattia professionale.
Definiti i concetti di infortunio e malattia professionale vediamo che cosa il lavoratore deve fare per tutelare i propri diritti.
In caso di infortunio sul lavoro o "in itinere" il lavoratore deve:
1. avvisare o, quando non è possibile, far avvisare immediatamente il proprio datore di lavoro, o la persona da lui incaricata.
2. rivolgersi al medico dell'azienda per cui lavora, se è presente nel luogo di lavoro;
3. recarsi o farsi accompagnare al "Pronto Soccorso" dell'ospedale più vicino
4. se necessario chiamare o far chiamare l'ambulanza
5. rivolgersi al proprio medico curante.
Al medico occorre spiegare le modalità e il luogo in cui si è verificato l'infortunio. Il medico provvede, così, a rilasciare un primo certificato nel quale indica la diagnosi ed il numero dei giorni di assenza dal lavoro. Tale certificato viene rilasciato in duplice copia:
- una copia va consegnata immediatamente al datore di lavoro;
- l'altra deve essere conservata dal lavoratore.
Chi scrive ritiene necessario precisare che le fotocopie del certificato medico non sono considerate valide.
E, in caso di ricovero ospedaliero come ci si comporta?
In questo caso sarà cura dell'ospedale provvedere a trasmettere copia dei certificati all'INAIL e al datore di lavoro.
Il datore di lavoro una volta ricevuto il certificato che deve fare?
Il datore di lavoro, se il medico ha certificato che il lavoratore non potrà lavorare per
più di tre giorni, dovrà provvedere immediatamente ad informare l'INAIL trasmettendo agli uffici competenti copia del certificato medico unitamente ad un apposito modulo detto "denuncia di infortunio".
Se il datore di lavoro non provvede a denunciare all'INAIL l'infortunio, il lavoratore
potrà informare direttamente l'INAIL presentando presso gli uffici dell'Istituto il certificato medico.
Quali sanzioni il nostro ordinamento prevede in caso di infortunio sul lavoro?
L'infortunio sul lavoro, come abbiamo in precedenza evidenziato, comporta sempre una lesione dell'integrità psico -fisica del lavoratore. Tali ipotesi sono punite dalla legge penale attraverso i reati di lesioni colpose art.590 c.p. e di omicidio colposo art.589 c.p..
Va osservato che in questi casi la colpa del datore di lavoro o di coloro che sono tenuti alla sicurezza sul luogo di lavoro va ravvisata nella mancata osservanza delle regole che impongono l'adozione di efficaci misure di sicurezza per la tutela della salute sul luogo di lavoro.
Nel caso di omicidio colposo, l'azione penale viene esercitata d'ufficio dal Procuratore della Repubblica non appena questi viene a conoscenza dell'accaduto.
Le lesioni colpose, invece, per essere perseguite necessitano, in linea di massima, di una querela da parte del lavoratore infortunato.
Tuttavia, la legge prevede che nei casi di infortunio più gravi, se la prognosi porta a ritenere che la malattia avrà una durata superiore a 40 giorni, il Procuratore della Repubblica – che deve essere comunque informato dall'INAIL – è tenuto ad esercitare l'azione penale d'ufficio senza una querela da parte dell'infortunato.
Avv. Luisa Camboni
Via L. Garau 22 09025 Sanluri (CA)
Mail: avv.camboni@tiscali.it
Cell: 328 1083342
Tel/Fax 0707567928
Data: 04/04/2016 16:00:00Autore: Avv. Luisa Camboni