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Amnistia e indulto: in arrivo sconti di pena anche per i mafiosi

Sconti di pena anche per i mafiosi che chiedono perdono. Ecco le novità dei 4 ddl su amnistia e indulto che approdano all'esame congiunto della commissione giustizia al Senato


di Marina Crisafi - 18/03/2016 - Dopo tre anni di stop, i ddl sull'amnistia e l'indulto (nn. 20, 21, 1081 e 1115, qui sotto allegati) approdano in commissione giustizia al Senato per l'esame congiunto, all'esito del quale dovrebbero confluire in un testo unificato redatto dai relatori, i senatori Falanga e Ginetti.

Tante le novità previste dai ddl che prevedono la concessione dell'amnistia per i reati con pena massima dai quattro fino ai sei anni e sconti per pene fino a cinque anni, con l'obiettivo di risolvere uno dei problemi più spinosi legati al mondo delle carceri italiane, ossia il sovraffollamento dei penitenziari più volte sanzionato dall'Europa e migliorato con lo svuota-carceri ma ancora lontano da una soluzione organica.

Ecco le principali novità:

Amnistia per reati fino 6 anni

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Se per tre ddl su quattro, l'amnistia è concessa per ogni reato per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni (ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla suddetta pena detentiva), per il ddl n. 1081 (su iniziativa del senatore Barani), la stessa si estende per i reati con pene fino a 6 anni.

Previste inoltre esplicite esclusioni oggettive che variano nei singoli ddl (reati commessi in occasione di calamità naturali, saccheggiamento, devastazione, ecc.).

No amnistia su richiesta

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Linea comune ai quattro disegni di legge è la mancata applicazione dell'amnistia in presenza di esplicita dichiarazione dell'interessato (prima che sia pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia) di non volerne usufruire.

Computo amnistia

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Ai fini del computo dell'amnistia, inoltre, si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato; non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa.

Si tiene conto, invece, dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o dalle circostanze ad effetto speciale, nonché delle circostanze attenuanti delle quali si terrà conto esclusivamente laddove concorrano con le aggravanti.

Indulto, sconti fino a 5 anni

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Quanto all'indulto, si parte dalla concessione nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a euro 10mila per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive (cfr. ddl n. 20) fino ai 5 anni e ai 12.911,41 euro previsti nel ddl n. 1081.

Indulto concesso nella misura non superiore a 5 anni (cfr. ddl nn. 20 e 21) anche per coloro che risultano affetti da gravi malattie (come Aids, epatite, tumori, ecc.), in ogni caso incompatibili con il regime di detenzione carceraria.

Sconti anche per mafiosi e terroristi pentiti

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Più anni di sconto (fino a 8 anni, ddl n. 1081) per i condannati per reati di mafia o terrorismo che decidono di collaborare con la giustizia, rendendo note circostanze in loro conoscenza riguardanti la partecipazione nelle organizzazioni criminali. Il tutto, previa disponibilità del condannato a onorare le obbligazioni civili derivanti dalla condanna e a rilasciare una dichiarazione esplicitamente rivolta alle persone offese nella quale si dichiara pentito per quanto commesso e chiede il perdono.

Indulto anche per le pene accessorie

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Prevista anche (cfr. ddl n. 1081) la concessione dell'indulto per le pene accessorie temporanee conseguenti a condanne per le quali è applicato (anche solo parzialmente) l'indulto stesso.

Prevista, inoltre, la possibilità di espulsione degli stranieri detenuti con accompagnamento alla frontiera da parte della forza pubblica "al termine del periodo di detenzione nell'ambito del quale sia stato applicato, anche solo in parte, l'indulto".

Data: 18/03/2016 12:03:00
Autore: Marina Crisafi