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Amnistia

L'amnistia, art. 151 c.p., è il provvedimento con cui lo Stato rinuncia a punire un determinato numero di reati e rientra perciò tra le cause di estinzione del reato


Cos'è l'amnistia

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L'amnistia è uno strumento di grazia, che trova la sua giustificazione nella presenza di situazioni eccezionali e irripetibili.
In sostanza, può essere definita come un istituto giuridico che viene disposto per legge e che è idoneo a estinguere il reato.
Di conseguenza, se ancora non è intervenuta una condanna l'amnistia determina una sentenza di proscioglimento, in caso contrario essa dà luogo alla cessazione della sentenza di condanna e della pena inflitta.
In tale seconda ipotesi, tuttavia, come vedremo meglio più avanti, della condanna si tiene comunque conto ad esempio ai fini della recidiva e della dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato.

La normativa: l'art. 151 c.p.

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L'amnistia trova il suo principale riferimento normativo nell'articolo 151 del codice penale.

Tale norma, nel dettaglio, stabilisce che l'amnistia non solo estingue il reato, ma, in caso di intervenuta condanna, ne fa cessare l'esecuzione e le pene accessorie.

La disposizione prosegue poi precisando che nel caso di concorso tra più reati, l'amnistia trova applicazione singolarmente per quelli per i quali è concessa.

Da un punto di vista temporale, la possibilità di estinzione del reato per effetto dell'amnistia è limitata ai reati che sono stati commessi sino al giorno precedente la data del decreto con il quale la stessa è concessa, a meno che quest'ultimo non stabilisca diversamente. Tuttavia è una previsione che, come si vedrà, risulta essere obsoleta, in quanto non si è adeguata alla "nuova" formulazione dell'articolo 79 della Costituzione, che pone limiti più stringenti.

L'articolo 151 si conclude poi decretando la possibilità che l'amnistia sia sottoposta a condizioni o a obblighi e precisando che essa non si applica ai recidivi (in caso di recidiva aggravata o reiterata) né ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza.

Viene comunque fatta salva l'ipotesi in cui sia il decreto di concessione a disporre diversamente.

Amnistia propria e amnistia impropria

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Come accennato, l'amnistia può intervenire sia prima che dopo l'emanazione di una sentenza penale di condanna. Nel primo caso si parla di amnistia propria, alla quale consegue il proscioglimento.
Se invece la pena è già stata inflitta, si parla di amnistia impropria, alla quale consegue la cessazione della pena stessa.
All'amnistia impropria, più nel dettaglio, consegue anche la cessazione delle pene accessorie ma non, come visto, di tutti gli altri effetti della condanna.
Restano indenni, infatti, gli effetti ai fini della valutazione della recidiva, ai fini della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza, ai fini dell'applicazione di eventuali aggravanti, nonché ai fini della sospensione condizionale della pena.
Non scompaiono, infine, neanche gli eventuali effetti civilistici della perdita dei diritti successori e del diritto agli alimenti.

Chi concede l'amnistia

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La concessione dell'amnistia avviene secondo il procedimento previsto dall'articolo 79 della Costituzione.

In esso, in particolare, si prevede che tale provvedimento di clemenza va concesso con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

Nella legge che concede l'amnistia va inoltre stabilito il termine per la sua applicazione, ricordando però che, per espressa previsione costituzionale (e diversamente da quanto precisato dal codice penale), essa non può applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Vedi su Wikipedia i provvedimenti di amnistia concessi in Italia dal 1942 ad oggi

Il tempus commissi delicti

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Occorre spendere qualche parola in più sul sopra citato canone del cd. tempus commissi delicti, necessario per stabilire se, concretamente, un dato reato rientri o meno nel campo di applicazione dell'amnistia.

In particolare, per quanto riguarda il reato consumato occorre fare riferimento, a seconda delle diverse fattispecie delittuose, al momento in cui si è verificato l'evento, è stata posta in essere la condotta o è stato omesso il compimento dell'azione eventualmente dovuta.

Per quanto riguarda, invece, il reato permanente, per alcuni occorre fare riferimento al momento in cui cessa la permanenza, per altri al momento in cui si dà vita all'azione illecita.

Per il delitto tentato si deve guardare al momento in cui si è realizzato l'atto idoneo inequivocabilmente diretto a commettere il delitto, mentre per il reato sottoposto a condizione di punibilità si deve guardare al momento in cui questa si è verificata.

Vai alla guida Tempus commissi delicti

La procedura

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L'amnistia, una volta concessa secondo il procedimento previsto dalla Costituzione, è in concreto applicata dal giudice penale.
Più nel dettaglio, l'amnistia propria è applicata dal giudice penale che si sta occupando della questione, sia di merito che di legittimità. Egli, in particolare, intervenuta la concessione deve dichiarare il reato contestato estinto per "intervenuta amnistia" e la non punibilità dell'imputato. Quest'ultimo, tuttavia, se ha interesse a che il processo si concluda perché vuole dimostrare la propria innocenza, può rinunciare all'amnistia.
Venendo, invece, all'amnistia impropria, competente ad applicarla in concreto è il giudice dell'esecuzione.
Egli, più in particolare, vi procede senza formalità con ordinanza comunicata al p.m. e notificata all'interessato. Questi, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, possono proporre opposizione.

Amnistia e indulto: differenza

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Istituto affine ma diverso dall'amnistia è l'indulto.

Entrambi, infatti, sono dei provvedimenti di clemenza che lo Stato concede ai cittadini.
Tuttavia mentre, come visto, l'amnistia è una causa di estinzione del reato, l'indulto estingue solo la pena. In tale secondo caso, insomma, la pena non è più eseguibile ma il reato resta. La differenza non è da poco.
Leggi anche Cause di estinzione del reato e della pena e Amnistia e indulto

Giurisprudenza su amnistia

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La giurisprudenza è stata chiamata più volte a pronunciarsi in materia di amnistia, emanando sentenze anche molto importanti per delineare in concreto l'istituto.
Alcune pronunce, sebbene risalenti nel tempo, hanno stabilito in maniera chiara delle chiavi di lettura della norma di cui all'articolo 151 del codice penale.
Vediamo alcune delle più significative:

Cassazione penale n. 2891/2022

va ricordato che, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., il giudice di appello e la Corte di Cassazione, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni, sono tenuti a decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili; e, a tal fine, devono esaminare compiutamente i motivi di impugnazione, non potendosi dare conferma alle statuizioni civili in ragione della mera mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato, secondo quanto previsto dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 29499, del 23/5/2017, Rv. 270322).

Cassazione penale n. 37991/2021

L'art. 578 del codice di procedura penale impone alla Corte di appello e alla Corte di cassazione di decidere l'impugnazione ai soli effetti civili anche in caso di prescrizione o di amnistia, sicché, in presenza della parte civile, il giudice dell'appello è comunque tenuto a compiutamente esaminare i motivi di gravame da questa proposti al fine di valutare la fondatezza della domanda di risarcimento o di restituzione, che non viene travolta dalla fattispecie estintiva riferibile alle sole statuizioni penali.

Cassazione penale n. 5799/1996

È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la qlc dell'art. 1 D.P.R. n. 75 del 1990, nella parte in cui non differenzia l'ipotesi dell'amnistia propria da quella impropria in relazione alla pena ritenuta in sentenza rispetto a quella edittale, in quanto la distinzione tra amnistia propria e amnistia impropria è prevista dall'art. 151 c.p., ed essa non contrasta con l'art. 3 Cost., trattandosi di situazioni oggettivamente diverse, implicanti come tali, una disciplina differente, rispondente a non irragionevole scelta di politica legislativa.

Cassazione penale n. 6866/1993

In materia di limiti temporali, l'onere di provare l'epoca del reato ai fini dell'applicazione dell'amnistia non grava sull'imputato ma sull'accusa.

Corte Costituzionale n. 1755/1981

E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 151 del codice penale nella parte in cui esclude la rinuncia all'applicazione dell'amnistia.

Cassazione penale n. 7400/1978

In materia di esclusioni soggettive all'amnistia, ai fini della determinazione di precedenti penali ostativi alla concessione, rilevano non solo le sentenze che al momento della commissione del reato erano già divenute irrevocabili ma anche quelle che lo sono divenute tra tale momento e la data di entrata in vigore del decreto di clemenza.
Vedi anche la nostra guida sull'indulto
Data: 13/02/2022 06:00:00
Autore: Valeria Zeppilli