Centrale rischi: diritto al risarcimento del danno per l'errata segnalazione
Avv. Grazia Masi - E' possibile chiedere ed ottenere il risarcimento del danno da ingiusta segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia?
La risposta è si! Ma è necessario verificare se la Banca che ha segnalato il suo cliente alla Centrale Rischi lo ha fatto illegittimamente ed è, quindi, per questo, incorsa in responsabilità.
La Centrale Rischi è un organismo istituito con la delibera del 16 maggio 1962 dal CICR del Comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio affidato alla Banca D'Italia, la quale, si serve della detta Centrale per valutare se la clientela sia meritevole di accedere al credito bancario e quali siano i rischi correlati ai crediti concessi alla detta clientela. Infatti la Centrale è la destinataria delle segnalazioni degli istituti di credito che sono obbligati a comunicare tutte le informazioni relative ai crediti concessi ai propri clienti.
Al proposito la Banca d'Italia ha emanato delle istruzioni [1] cui tutte le banche devono uniformarsi nel momento in cui effettuano la segnalazione alla Centrale Rischi di un proprio cliente da cui si evince quali siano i dati da comunicare e quali siano i criteri da seguire per tali comunicazioni.
Ad esempio le banche devono comunicare tutti i seguenti dati: il tipo di credito: (prestito personale, mutuo fondiario, ipotecario, ecc..ecc…) la fase del credito (accordato, utilizzato, garantito, richiesto) la data inizio, la data di fine, la periodicita' dei rimborsi: (per esempio mensile), il numero totale rate, l'importo della rata, le rate residue, le rate scadute e non pagate, l'importo scaduto e non pagato, il dettaglio dell'andamento dei pagamenti (ad es. i ritardi di pagamento) il numero massimo di rate pagate con ritardo ed infine il mese dal quale i pagamenti sono regolari.
Le banche possono poi indicare lo stato del finanziamento degli ultimi 12 mesi mediante un'apposita segnalazione: ad esempio viene segnalato il cliente quando le rate sono state pagate parzialmente (salvo che l'acconto sia maggiore del 50% dell'importo della rata), oppure se il finanziamento è stato ceduto dall'Istituto ad una società di recupero crediti.
Si segnala anche la presenza di disguidi nei pagamenti che sono stati regolarizzati, la richiesta di fallimento (per imprese) se è stato notificato un pignoramento, se è stato emesso un decreto ingiuntivo a fronte di rate scadute e non pagate, se vi è contenzioso o incaglio (tale stato viene segnalato in presenza di mancati pagamenti delle rate).
Infine il credito viene segnalato se risulta passato a perdita o se, dopo ripetuti eventi di insolvenza nei pagamenti, lo stato del credito è passato a sofferenza. Ed infine si segnala anche il peggior stato segnalato negli ultimi 12 mesi.
Le banche, ovviamente sono obbligate a segnalare anche il risanamento della posizione. L'Istituto, che segnala una sofferenza, cioè, comunica l'adempimento totale o parziale dei pagamenti relativi al finanziamento. E ciò avviene anche rispetto ad un credito ceduto, quando il debitore dimostra di avere adempiuto al pagamento presso la società di recupero crediti.
La Centrale Rischi costituisce, in definitiva, un sistema centralizzato di informazioni creditizie attraverso il quale la Banca d'Italia può vigilare sulle posizioni particolarmente a rischio che possono compromettere la stabilità dell'intero sistema creditizio bancario.
Le banche sono quindi obbligate a segnalare tutte le posizioni di credito dei propri clienti. Tuttavia per non incorrere nel rischio di fornire "false informazioni" le banche, devono rispettare due obblighi principali pure discendenti dalle dette istruzioni della Banca d'Italia:
1) comunicare dati corretti e completi (ad esempio esatto importo della rata, esatta indicazione del mese dell'insoluto, esatta indicazione del finanziamento rimasto insoluto ecc…ecc…);
2) esaminare approfonditamente la posizione finanziaria del cliente quando vanno effettuate segnalazioni particolari come quelle di "sofferenza, perdita, incaglio". In tali casi, infatti, la banca non deve controllare soltanto la correttezza di dati numerici, ma è tenuta a compiere una "valutazione" discrezionale. Ad esempio la segnalazione del cliente a sofferenza che la banca effettua dopo ripetuti eventi di insolvenza, è legittima quando la banca ha compiuto un esame sulla complessiva situazione finanziaria del cliente e non del solo rapporto negoziale dal quale è derivata l'esposizione, altrimenti si rischierebbe di essere segnalati a sofferenza semplicemente nel caso di ripetuti ritardi di pagamenti delle rate di un mutuo.
E, quindi, la segnalazione è legittima ad esempio quando, anche se vi sia la previsione di un possibile pagamento del debito segnalato (il pagamento di una rata di muto, o di più mensilità) tuttavia non si può escludere la complessiva difficoltà finanziaria del cliente tale da poter determinare nel futuro addirittura una situazione di dissesto. Quest'ultimo principio è stato espresso di recente dalla Cassazione [2] che ha dato così una spiegazione approfondita delle istruzioni della Banca d'Italia e degli obblighi da queste prescritti affinchè le banche non facciano un uso distorto dei propri poteri.
In particolare la Cassazione ha spiegato che le Banche quando segnalano un cliente a sofferenza non devono eseguire una valutazione simile a quella che compiono i tribunali quando verificano se vi sono i presupposti per dichiarare il fallimento di un impresa/imprenditore, perché tale valutazione sarebbe troppo rigorosa. L'insolvenza di cui si parla, cioè, nelle istruzioni della Banca d'Italia quando si legge che: "dopo ripetuti eventi di insolvenza nei pagamenti, lo stato del credito è passato a sofferenza" è un termine che va interpretato in maniera più larga rispetto all'insolvenza richiesta per la fallibilità di un impresa. E cioè deve trattarsi di una situazione molto grave, valutata nel suo complesso che fa presumere che ci possa essere un futuro dissesto finanziario, sebbene l'impresa sia ancora nelle condizioni di adempiere ad alcune delle sue obbligazioni pecuniarie. Ciò in quanto la segnalazione alla Centrale Rischi, è appunto una segnalazione di "rischio" che serve a mettere in allerta il sistema bancario, prima che l'impresa/imprenditore o anche il privato non sia più in condizioni di adempiere in alcun modo. Di contro tale segnalazione non può essere eccessivamente preventiva. E quindi, ad esempio sono state ritenute illegittime le segnalazioni effettuate dalle Banche allorquando lo stato di "sofferenza" veniva desunto esclusivamente da una singola esposizione (ad es. rate di un mutuo non pagate).
Come si verifica il mancato rispetto di tali obblighi?
1) Rispetto alle sole indicazioni numeriche ciascuno può verificare la propria posizione, mediante l'invio di una semplice richiesta a mezzo posta, mail o fax compilando il modulo scaricabile connettendosi al sito https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/accesso-cr/.
2) Qualora invece la posizione del cliente risulti anche annotata a sofferenza, oppure in perdita, o ancora incaglio/contenzioso, è necessaria una valutazione sulla legittimità dell'esame operato dalla Banca segnalante. Sebbene le istruzioni della Banca d'Italia diano criteri ed indicazioni abbastanza precise non è impossibile che la Banca sbagli, per cui, la valutazione della banca rimane un aspetto che dovrà essere rimesso all'attento vaglio di un giudicante.
Le norme bancarie prevedono la possibilità di adire un Arbitro Bancario Finanziario e, comunque, vi è l'obbligo di avviare la procedura di mediazione – conciliazione quale senza la quale non è possibile rivolgersi al Tribunale[3].
Che tipo di danno risarcisce la Banca?
Il giudice è chiamato a verificare se la banca sia stata responsabile di una segnalazione errata e/o illegittima. Accertata tale responsabilità certamente il cliente segnalato avrà diritto al risarcimento del danno sia patrimoniale che morale subito.
Una segnalazione illegittima determina innanzitutto un danno morale da immagine e da reputazione poiché nel sistema creditizio bancario il nome del cittadino/imprenditore segnalato è associato all'immagine di "cattivo pagatore". In tali casi si è parlato di violazione di diritti soggettivi assoluti riconosciuti dalla Carta Costituzionale, da cui discende il riconoscimento di un risarcimento rimesso alla valutazione equitativa dei giudici.
Inoltre a seguito di una segnalazione alla Centrale Rischi avviene quasi sempre che altre banche chiedono il rientro immediato delle loro posizioni di credito oppure rifiutino le richieste di finanziamento del cittadino perché già segnalato. La perdita di potere economico conseguente a tali vicende costituisce il danno patrimoniale subito che i giudici sono chiamati a riconoscere.
E' opinione comune, ormai, che il danno morale possa essere quantificato in via equitativa [4] perché si ritiene si tratti di un danno in re ipsa.
Più rare sono le pronunce dei Tribunali che hanno ritenuto risarcibile in via equitativa anche il danno di natura patrimoniale[5].
Per concludere si fa rilevare che in tema di liquidazione equitativa dei danni il giudice dovrà tener conto di almeno 3 criteri: 1) la gravità della colpa della banca segnalante; 2) la durata della segnalazione; 3)l'ammontare del debito insoluto segnalato.
In passato la misura del risarcimento equitativo si è collocata in una forbice tra i 500 ed i 5.000 Euro per un importo segnalato di € 13,38 per la durata di mesi 10 [6], oppure nella misura di un terzo dell'importo illegittimamente segnalato[7].
Avv. Grazia Masi
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[1] circolare n. 13/1991 (e succ. modif).
[2] Cass. sent. n. 1725/2015 del 29.01.2015.
[3] cfr. art. 5 D. lgs. 28/2010; cfr. d.lgs. 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128 -bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate.
[4]Art. 1226 Cod.civ.
[5] Tribunale Mantova sentenza del 27.05.2008.
[6] Arbitro Bancario Finanziario Milano Decisione n. 5947/2014 del 15 settembre 2014.
[7] Tribunale Venezia n° 1701/20096 del 17.06.2009.
Data: 21/03/2016 19:13:00Autore: Grazia Masi