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Dalla caldaia ai sanitari ecco cosa si può detrarre dalle tasse

Con la circolare 3/E l'Agenzia delle Entrate interpellata dai Caf ha fatto chiarezza sul complesso mondo delle spese detraibili


di Valeria Zeppilli – Con la circolare 3/E del 2 marzo 2016 (qui sotto allegata), l'Agenzia delle entrate, interpellata dai centri di assistenza fiscale, ha tentato di fare chiarezza sul complesso mondo delle spese detraibili.

Pertinenze

Innanzitutto, si è chiarito cosa debba intendersi per pertinenza, con la precisazione che il vincolo pertinenziale con due unità immobiliari distinte, purché costituito validamente, è rilevante ai fini delle imposte sui redditi. A tal fine è però necessario tenere conto della percentuale di possesso della pertinenza.

Per quanto riguarda, invece, il recupero del patrimonio edilizio abilitativo, il limite di spesa su cui calcolare la detrazione va individuato tenendo conto delle unità immobiliari abitative che la pertinenza serve: il limite dei 96mila euro, infatti, si applica su ogni unità immobiliare.

Sanitari

Per quanto riguarda la sostituzione dei sanitari, l'Agenzia delle entrate ha precisato che le spese sostenute per cambiare la vasca con un'altra vasca con sportello apribile o con un box doccia non sono agevolabili ai sensi dell'articolo 16 bis del Tuir (in quanto trattasi di manutenzione ordinaria), né come interventi diretti alla eliminazione delle barriere architettoniche (in quanto non hanno le caratteristiche tecniche previste dalla legge n. 13/1989 e dal d.m. n. 236/89).

Diverso è il caso in cui la sostituzione dei predetti sanitari rientri in un più ampio intervento per il quale competa la detrazione di imposta.

Caldaia

Cosa dire invece della sostituzione della caldaia? Trattandosi di intervento di manutenzione straordinaria, è possibile ricondurla tra quelli che danno diritto al bonus arredi.

Deve esserci, tuttavia, un risparmio energetico rispetto alla situazione preesistente alla sostituzione.

Mesoterapia e ozonoterapia

In materia di trattamenti sanitari, la circolare del 2 marzo ha considerato come pienamente rientranti tra di essi quelli per ozonoterapia e mesoterapia. Se vi è prescrizione medica, la spesa può essere detratta.

Non sono invece detraibili le spese per il pedagogista.

Immobili abitativi destinati alla locazione

La circolare fa poi chiarezza anche sulla deduzione del 20% applicata per l'acquisto o la costruzione di immobili abitativi destinati alla locazione.

Tale deduzione, valevole per il periodo compreso tra il primo gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, ha come limite massimo di spesa quello complessivo di 300mila euro.

A tal proposito l'Agenzia ha precisato che si tratta di un limite che costituisce l'ammontare massimo di spesa complessiva su cui la deduzione va calcolata, per l'intero periodo in cui vige l'agevolazione, sia con riferimento all'abitazione che con riferimento al contribuente.

L'Agenzia non ha poi omesso di precisare, sempre con riferimento alla costruzione o all'acquisto di immobili abitativi destinati alla locazione, che l'agevolazione consistente nella deducibilità del 20% degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti a tal fine deve essere valutata in connessione con il costo d'acquisto del bene nei limiti previsti dalla legge.

Di conseguenza, essa va limitata alla quota degli interessi proporzionalmente riferibile a un mutuo di valore non eccedente i 300mila euro.

Inoltre si precisa che a rilevare sono gli interessi pagati nell'anno e che la deduzione può essere fruita per l'intera durata del mutuo, salvo disposizione contraria.

Condomini minimi

Un'ultima interessante precisazione fatta nella circolare n. 3/E è relativa ai condomini minimi.

L'Agenzia delle entrate ha infatti chiarito che questi non devono necessariamente richiedere il codice fiscale, purché non vi sia stato pregiudizio al rispetto dell'obbligo di operare la ritenuta all'atto di accredito del pagamento da parte delle banche o delle poste.

Data: 24/03/2016 16:00:00
Autore: Valeria Zeppilli