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Diffondere il selfie di un minore nudo non è reato

Se si tratta di un autoscatto viene infatti meno la necessaria alterità tra autore del reato e persona offesa


di Valeria Zeppilli – Nell'epoca della completa digitalizzazione della società e dei rapporti interpersonali, un fenomeno purtroppo in espansione è quello dell'invio di autoscatti dal contenuto pornografico con il proprio cellulare.

Ma cosa accade se ad inviare tali immagini sono dei minorenni?

La questione è stata recentemente approfondita dalla terza sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza numero 11675/2016 depositata il 21 marzo (qui sotto allegata).

La vicenda sottoposta all'attenzione dei giudici, in particolare, aveva preso le mosse dalla invio di propria iniziativa tramite cellulare di alcuni autoscatti dal contenuto erotico da parte di una minorenne ad altri coetanei.

Peccato, però, che tali ragazzi non si erano limitati a ricevere le immagini, ma le avevano a loro volta inoltrate ad altre persone, tanto da essere indagati per il reato di cessione di materiale pedopornografico.

Il Tribunale dei Minorenni, però, dichiarava non luogo a procedere perché il fatto non sussiste, in quanto le immagini erano state riprese direttamente dalla minorenne la quale le aveva poi liberamente cedute. La ragazzina, insomma, non poteva ritenersi utilizzata da terzi soggetti.

Secondo il Procuratore della Repubblica, tuttavia, tale interpretazione è erronea, in quanto l'articolo 600-ter del codice penale non richiederebbe che il materiale pornografico riproducente minori sia stato realizzato da soggetti terzi.

Ecco quindi l'intervento della Corte di cassazione.

Secondo il giudice di legittimità, in particolare, la sentenza del Tribunale dei Minorenni va confermata.

Il comma 1 dell'articolo 600-ter c.p., infatti, fa riferimento esclusivamente al materiale pornografico formato da terzi attraverso l'utilizzo strumentale di minori.

Tale previsione riverbera i suoi effetti in tutto l'articolo, il cui oggetto è stato concepito dal legislatore come unico e non derogabile per tutte le ipotesi dallo stesso sanzionate. Si tratta, in particolare, non del materiale pornografico minorile ex se, indipendentemente dalla sua fonte, ma del materiale pornografico minorile "alla cui origine vi sia stato l'utilizzo di un infradiciottenne necessariamente da parte di un terzo".

La diffusione di immagini pedopornografiche, per la Corte, non può quindi prescindere dal presupposto logico e giuridico che vi sia alterità tra autore del reato e persona offesa, presupposto che non può invece ravvisarsi laddove il materiale sia stato realizzato autonomamente e spontaneamente dallo stesso minore in esso raffigurato.

Tale assunto, peraltro, trova un'importante conferma nel fatto che l'articolo 602-ter inserisce tra le circostanze aggravanti del reato, ad esempio, il fatto che la vittima sia minore di 16 anni o in stato di infermità o minorazione psichica o il fatto che la persona offesa sia stata sottoposta a violenza, minaccia, somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti.

La sentenza del giudice del merito va insomma confermata: la diversa opzione ermeneutica prospettata dal procuratore, del resto, implicherebbe un'interpretazione analogica della norma vietata dall'ordinamento in quanto palesemente in malam partem.

Data: 23/03/2016 08:53:00
Autore: Valeria Zeppilli