No all'alcoltest senza l'avvocato
di Marina Crisafi - È illegittima la condanna per guida in stato di ebbrezza se l'imputato non è stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un legale durante l'accertamento alcolemico. A ribardirlo è la quarta sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 12244/2016 (qui sotto allegata), accogliendo il ricorso di un uomo condannato in appello per il reato di guida in stato di ebbrezza con l'aggravante di aver causato un incidente stradale.
Pur non facendo breccia presso il Palazzaccio, infatti, la tesi sostenuta dalla difesa sull'inutilizzabilità del prelievo ematico poiché eseguito senza il previo consenso informato dell'interessato, la doglianza relativa all'inosservanza delle norme processuali in quanto nessun avviso fu mai dato all'uomo circa la facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia durante l'alcoltest, trova invece accoglimento.
Quanto al primo punto, spiegano gli Ermellini che "i risultati del prelievo ematico effettuato durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale sono utilizzabili nei confronti dell'imputato per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza trattandosi di elementi di prova, acquisiti attraverso la documentazione medica, e restando irrilevante ai fini dell'utilizzabilità processuale la mancanza del consenso".
A diverse conclusioni perviene invece la corte sull'avviso della presenza del difensore durante l'esecuzione dell'alcoltest.
È giurisprudenza consolidata hanno affermato i giudici di piazza Cavour che "la violazione del disposto dell'art. 114 disp. att. c.p.p. dà luogo ad una nullità di ordine generale non assoluta ma c.d. a regime intermedio". Quanto al termine per proporre la relativa eccezione, le Sezioni Unite, con noto recente arresto, risolvendo precedente contrasto, hanno affermato il principio secondo cui "la nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'art. 114 disp. att. c.p.p. può essere tempestivamente dedotta a norma del combinato disposto dell'art. 180 e art. 182 c.p.p., comma 2, secondo periodo, fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado" (Cass., SS.UU., n. 5396/2015).
Nel caso di specie tale termine risulta rispettato e la nullità che deriva dalla predetta omissione non può pertanto considerarsi sanata.
Da qui l'annullamento della sentenza con rinvio alla corte d'appello di Firenze per nuovo esame.
Data: 24/03/2016 21:00:00Autore: Marina Crisafi