Fare pipì per strada non è più reato
di Marina Crisafi - Fare la pipì per strada non è più reato, ma il rischio è una multa fino a 10.000 euro. Allo stesso pericolo andrà incontro chi va in giro seminudo o prenderà la tintarella come "mamma l'ha fatto" (salvo che nelle apposite spiagge per nudisti) si apparterà intimamente in un'auto, o si macchierà di una delle tante fattispecie di atti contrari alla pubblica decenza che sino ad oggi hanno ricevuto l'attenzione dei tribunali italiani, arrivando sino in Cassazione (cfr., tra le altre, Cass. n. 39860/2014; Trib. La Spezia n. 356/2014; Cass. n. 47868/2012; Cass. n. 28990/2012; Cass. n. 1387/2011).
La novità è frutto della recente operazione depenalizzazione del Governo, entrata in vigore il 6 febbraio scorso (cfr. d.lgs. n. 7 e 8/2016).
Nella lunga lista dei reati trasformati in illecito civile o amministrativo (leggi: "Depenalizzazione: ecco tutti i reati cancellati"), c'è, infatti, anche l'art. 726 del codice penale.
Secondo la nuova disposizione "chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza" non sarà più punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da dieci a 206 euro, bensì sarà soggetto soltanto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, che si rivela piuttosto "salata", andando da un minimo di 5mila ad un massimo di 10mila euro.
Rimane, comunque, inalterata, la ratio dell'ex reato, che ravvisa atti contrari alla pubblica decenza in tutte le condotte che si pongono "in spregio ai criteri di convivenza e di decoro che debbono essere osservati nei rapporti tra i consociati, provocando in questi ultimi disgusto o disapprovazione". Ciò a prescindere, dalla circostanza che i gesti contrari alla pubblica decenza siano stati effettivamente percepiti da qualcuno, essendo sufficiente la stessa possibilità che possano essere percepiti (cfr., tra le altre, Cass. n. 37823/2013; Cass. n. 47868/2012; Cass. n. 40012/2011).
Data: 02/04/2016 19:00:00Autore: Marina Crisafi