Chi rifiuta di sostituire un collega può essere sospeso!
di Annalisa Sassaro - Con la sentenza n.1350 del 26 gennaio 2016, la Corte di Cassazione ha chiarito una specifica questione in tema di esercizio del diritto di sciopero e rifiuto di eseguire le prestazioni dedotte in contratto.
La pronuncia della S.C. prende origine dal seguente fatto.
La società Poste Italiane (datrice di lavoro) aveva convenuto in primo grado un dipendente per conseguire la declaratoria di legittimità delle sanzioni disciplinari irrogate (consistenti in 4 giorni di sospensione) per inadempimento contrattuale; quest'ultimo consistente nel rifiuto da parte del lavoratore di sostituire un collega assente.
In primo appello, il lavoratore basava le sue difese facendo leva su due punti: in primo luogo, denunciava l'irregolarità della procedura di contestazione disciplinare e, in subordine, sosteneva la legittimità del suo rifiuto di eseguire la prestazione richiestagli dalla società per aver esercitato il suo diritto di sciopero proclamato dal sindacato di appartenenza.
Il Tribunale respinse il ricorso, ritenendo che la sanzione era illegittima per violazione della procedura di contestazione.
Per la riforma della prima sentenza, la società Poste Italiane s.p.a., è ricorsa in appello sostenendo l'erroneità della decisione che ha dichiarato viziato il procedimento disciplinare e nel merito la società ribadiva le argomentazioni difensive proposte in primo grado, sostenendo che il rifiuto del dipendente di consegnare la poste nella zona di competenza del collega assente costituirebbe inadempimento contrattuale e non esercizio del diritto di sciopero. La Corte d'Appello respingeva il gravame.
Quest'ultima infatti riteneva che la sanzione risultava illegittima, poiché il rifiuto di svolgimento delle mansioni era espressione del legittimo esercizio del diritto di sciopero.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la società Poste Italiane, sostenendo che il rifiuto del dipendente di consegnare la posta nella zona di adibizione di un collega costituiva un inadempimento contrattuale e che il rifiuto di svolgere l'ordinaria attività lavorativa non poteva considerarsi tutelato dal diritto di sciopero costituzionalmente garantito, assodato che il rifiuto di esecuzione di una parte delle mansioni, legittimamente esigibili dal datore di lavoro in base all'accordo sindacale del 29.7.04 (nella fattispecie, la sostituzione di collega assente) non può costituire legittimo esercizio del diritto di sciopero ex art 40 Cost.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dalla società Poste Italiane. La Suprema Corte ha già avuto modo di asserire che in tema di astensione collettiva dal lavoro e in relazione al caso in cui un accordo collettivo preveda una disposizione che obblighi il dipendente a sostituire, oltre la sua prestazione contrattuale già determinata, un collega assente, la relativa astensione collettiva da tale prestazione non attiene al legittimo esercizio del diritto di sciopero, ma costituisce inadempimento parziale degli obblighi contrattuali.
Di conseguenza, gli Ermellini hanno dichiarato la legittimità delle sanzioni disciplinari irrogate dal datore di lavoro.
Data: 03/04/2016 15:00:00
Autore: Annalisa Sassaro