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Cosa fare se il datore non paga i contributi?

Il lavoratore avrà comunque diritto all'intera pensione, ma solo se l'obbligo di versamento non si è prescritto


di Valeria Zeppilli – Il nostro ordinamento pone l'obbligo del versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori dipendenti a carico del datore di lavoro.

Se questi non vi provvede, incorrerà in una responsabilità che prima rientrava sempre nella sfera del penalmente rilevante e che oggi, a seguito delle recenti opere di depenalizzazione, vi resta solo se l'omissione supera determinati limiti.

In quali rischi incorre invece il lavoratore nel caso in cui il datore di lavoro non ottemperi al proprio dovere?

In generale può dirsi che egli mantiene comunque inalterato il suo diritto alla pensione, anche se il datore di lavoro non abbia versato alcuni contributi.

L'articolo 2116 del codice civile, infatti, stabilisce al primo comma che le prestazioni di previdenza e assistenza obbligatorie sono dovute al prestatore di lavoro anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi.

Tuttavia, bisogna stare attenti: tale diritto viene meno nel caso in cui l'obbligo di versamento si sia prescritto. In tale ipotesi, del resto, l'Inps non può più rivalersi sull'imprenditore di quanto comunque corrisposto al dipendente nonostante il suo inadempimento.

Si ricorda che la prescrizione è, in generale, quinquennale ma diventa decennale in caso di denuncia del lavoratore.

Di conseguenza, al dipendente che abbia il sospetto che il datore di lavoro non stia versando i suoi contributi è consigliabile verificare presso l'Inps la propria posizione contributiva ed eventualmente segnalare l'omissione all'istituto, il quale ne verificherà l'effettività e, se del caso, si attiverà per la riscossione senza lasciar decorrere il termine di prescrizione.

In ogni caso, non bisogna dimenticare che l'imprenditore è comunque responsabile nei confronti del dipendente del danno che gli sia eventualmente derivato dal suo comportamento negligente.

Sempre l'articolo 2116 del codice civile, infatti, sancisce al secondo comma che nei casi in cui le istituzioni di previdenza e di assistenza non sono tenute a corrispondere anche solo parzialmente le prestazioni dovute, per mancata o irregolare contribuzione, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro.

Data: 07/04/2016 15:00:00
Autore: Valeria Zeppilli