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Premi produttività e partecipazioni agli utili: via alla detassazione

Il decreto interministeriale rende effettiva la legge di stabilità 2016 con imposta agevolata per i lavoratori con redditi fino a 50.000 euro


di Lucia Izzo - La detassazione dei premi e del salario di produttività è in via di attuazione, grazie al decreto interministeriale (Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con Economia e Finanze) che attende di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento ha lo scopo di disciplinare i criteri applicativi della norma introdotta dalla Legge di Stabilità 2016, riguardante i premi di risultato ossia le somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.

La normativa stabilisce che, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, i premi di risultato di ammontare variabile saranno da quest'anno soggetti a un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi.
L'applicazione dell'imposta sostitutiva è ammessa anche per somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, ossia gli utili distribuiti ai sensi dell'art. 2102 c.c. e tali somme potranno essere dedotte dal reddito d'impresa indipendentemente dall'imputazione al conto economico ex art. 95, comma 6, del TUIR (d.P.R. 917/1986).

Il limite è aumentato fino a un importo non superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro. Tale incremento è riconosciuto qualora i contratti collettivi prevedano strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro, da realizzarsi attraverso un piano che stabilisca, a titolo esemplificativo, la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all'innovazione di aree produttive o sistemi di produzione e che prevedono strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti.


Le disposizioni trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente che, nell'anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro subordinato per un ammontare non superiore a 50.000 euro.
Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva è necessario che il deposito del contratto, ex art. 14 d.lgs. 151/2015, sia effettuato entro 30 giorni dalla sottoscrizione dei contratti collettivi aziendali o territoriali, unitamente alla dichiarazioni di conformità del contratto alle disposizioni del presente decreto, redatta in conformità del modello di dichiarazione che sarà reso disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Le disposizioni del decreto si applicano alle erogazioni effettuate nel periodo d'imposta 2016 e in quelli successivi.
Se tali erogazioni fanno riferimento a premi di risultato e partecipazione agli utili relativi al 2015, l'applicazione del regime di favore è comunque subordinata al rispetto di tutte le condizioni stabilite dalla legge n. 208 del 2015 e del decreto 15/2016.
Data: 06/04/2016 17:00:00
Autore: Lucia Izzo