Se rubi un vestito e spingi il commesso è rapina
di Marina Crisafi - Se il ladro subito dopo il furto commette violenza scatta il reato di rapina impropria. A stabilirlo è il tribunale di Firenze, con la recente sentenza n. 618/2015 (qui sotto allegata) confermando la condanna nei confronti di una donna per il reato ex art. 628 c.p.
La donna aveva sottratto in un negozio di abbigliamento diversi indumenti (giacche, scarpe, jeans, zaino ecc.) e dopo aver staccato le etichette e oltrepassato le casse senza pagare, venendo bloccata subito da un commesso e dall'addetto all'accoglienza li spingeva, dava calci e una gomitata al fianco.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, per il tribunale, non si è perfezionato nel caso in esame il meno grave reato di tentativo di furto aggravato, bensì il delitto contestato, ritenuto pienamente perfezionato nella forma consumata e non tentata.
Il reato di rapina impropria, infatti, ex art. 628, comma 2, c.p., ha affermato il giudice, presume che la violenza o la minaccia siano poste in essere subito dopo la sottrazione della cosa con il fine di assicurare a sé o ad altri il possesso delle cose rubate ovvero l'impunità, mentre l'ipotesi del tentativo scatta qualora vengano compiuti soltanto atti che puntano a sottrarre il bene, indipendentemente dall'effettiva consumazione.
Da qui la conferma della condanna a 1 anno e 4 mesi di reclusione e a 280 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere.
Data: 06/04/2016 18:00:00Autore: Marina Crisafi