Ddl Gelli: addio alla responsabilità medica anche per colpa grave
di Marina Crisafi – E' ormai pronta la riforma delle professioni sanitarie che vedrà la luce entro l'anno. Nel Def approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei ministri e, nello specifico, all'interno del Programma nazionale riforme "viene confermato ancora una volta l'impegno del Governo per il varo, entro il 2016, della legge sulla responsabilità professionale". Ad affermarlo è lo stesso relatore del ddl sulle professioni sanitarie, Federico Gelli, deputato e responsabile sanità del Pd.
Il testo, approvato in prima lettura alla Camera a fine gennaio è attualmente all'esame della commissione sanità del Senato e l'auspicio – prosegue Gelli è che – "possa diventare legge già entro la prossima estate, dando così il via ad una vera e propria svolta epocale per la sanità".
Ratio del provvedimento, nelle intenzioni dell'esecutivo, è quella di ricreare un nuovo equilibrio nel rapporto tra medico e paziente, pervenendo alla risoluzione di due problematiche: la mole del contenzioso medico legale (che ha causato anche un notevole aumento del costo delle assicurazioni per professionisti e strutture) e il fenomeno della medicina difensiva che ha causato un uso inappropriato delle risorse destinate alla sanità.
Ecco le novità principali del testo così come licenziato dalla camera, a seguito delle modifiche apportate all'impianto originario dalle commissioni:
Più cogenza alle linee guida
Le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida, alle quali i sanitari devono attenersi nell'esecuzione delle prestazioni professionali, dovranno assicurare un ruolo di equilibrio ed essere stilate da società scientifiche e da istituti di ricerca accreditati presso il ministero della Salute con la "bollinatura" dell'Istituto superiore di Sanità, che le inserirà e pubblicherà nel Sistema nazionale per le linee guida (Snlg).
Cambia la responsabilità penale dei medici
Sul fronte della responsabilità penale, invece, il testo prevede l'inserimento dell'art. 590-ter nel codice penale, in base al quale l'esercente la professione sanitaria che provoca la morte o la lesione personale del paziente a causa della sua imperizia risponde dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose soltanto in caso di colpa grave. Tale colpa però viene esclusa quando il medico agisce nel rispetto delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle raccomandazioni previste dalle linee guida.
Doppio binario per la responsabilità civile
Sul fronte civile viene istituito un doppio binario, in cui la responsabilità è quella contrattuale per le strutture sanitarie (pubbliche e private) ed extracontrattuale invece per i medici, sia che svolgano la propria attività presso le strutture sanitarie pubbliche o private, sia in rapporto convenzionale con il servizio sanitario nazionale.
La responsabilità di tipo extracontrattuale comporta consequenzialmente l'inversione dell'onere della prova (a carico del paziente) e la riduzione della prescrizione a 5 anni in luogo che 10.
L'azione di rivalsa
L'azione di rivalsa nei confronti del medico potrà essere esercitata soltanto per dolo o colpa grave. Viene confermato il tetto massimo di tre annualità per agevolare la stipula di polizze assicurative a prezzi calmierati. L'azione va esercitata innanzi al giudice ordinario ed è escluso il possibile intervento della Corte dei Conti.
La conciliazione obbligatoria
Viene istituito, all'art. 8, anche il tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 696-bis c.p.c. da esperire prima dell'avvio di qualunque procedimento, attraverso l'azione tecnico-preventiva affidata al perito. La partecipazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo è obbligatoria per tutte le parti, comprese le assicurazioni.
Obbligo di assicurazione per tutti
Viene confermato l'obbligo di assicurazione per tutti (aziende Ssn, strutture ed enti privati) ed estesa la copertura anche ai professionisti sanitari che vanno in quiescenza.
Sarà un decreto del ministero dello sviluppo economico, di concerto con quello della salute, ad individuare i criteri, i requisiti minimi e le garanzie per le polizze assicurative, oltre alle modalità di vigilanza.
In caso di cessazione dell'attività professionale per qualunque causa "deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i 10 anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura".
L'ultrattività è estesa anche agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta.
Il Fondo di garanzia per i danneggiati
All'articolo 13 viene istituito un Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria presso la Consap teso a risarcire i danni cagionati da responsabilità sanitaria nelle ipotesi in cui: gli importi eccedano i massimali previsti dai contratti stipulati dalla struttura sanitaria o dall'esercente la professione sanitaria; la struttura o il medico siano assicurati presso un'impresa che al momento del sinistro sia in stato di insolvenza o di liquidazione coatta. Inoltre, le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni da responsabilità sanitaria dovranno versare annualmente alla Consap un contributo, consistente in una percentuale del premio incassato per ogni contratto.
Data: 13/04/2016 21:27:00
Autore: Marina Crisafi