Cassazione: va risarcito il dipendente che lavora senza cuffie
di Valeria Zeppilli – La salute e la sicurezza dei propri lavoratori sono beni che tutti i datori di lavoro devono garantire, se non vogliono incorrere in responsabilità.
Gli infortuni che i dipendenti possono subire sono numerosi e gli accorgimenti delle imprese devono concentrarsi almeno su tutti quelli che risultano prevedibili.
In proposito è interessante segnalare che, con la recente sentenza numero 7125/2016 (qui sotto allegata), la Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità di un datore di lavoro per l'ipoacusia e le altre patologie contratte da un dipendente che aveva lavorato in una sala macchine di una motonave senza cuffie idonee ad attutire il rumore.
Per i giudici di legittimità, infatti, nonostante i recenti orientamenti vadano nel senso di riconoscere una responsabilità per simili eventi anche in capo al prestatore di lavoro, ciò non esclude comunque la responsabilità dell'imprenditore.
Mentre il Tribunale aveva rigettato le richieste del lavoratore di essere risarcito dall'imprenditore dei danni subiti per aver questi consentito che egli lavorasse con protezioni inadeguate alla propria salute, la Corte di Appello, così come la Cassazione hanno invece ritenuto responsabile il datore di lavoro.
In primo grado si era sottolineata la carenza di prova circa l'esistenza di un rapporto di causalità tra danno e inadempimento.
Già in secondo grado, però, la decisione era stata ribaltata in considerazione del fatto che non tutte le motonavi sulle quali il capomotorista era stato imbarcato erano munite di misure protettive adeguate e, ove lo erano, mancavano i necessari controlli. Inoltre, anche l'adozione di dispositivi protettivi non è sufficiente se manca la vigilanza circa il loro effettivo utilizzo.
Anche la Cassazione si allinea su tale orientamento: le norme sulla sicurezza, infatti, impongono all'imprenditore l'adozione di tutte le misure idonee a garantire l'integrità psico-fisica del lavoratore, secondo l'esperienza e la tecnica.
Restano esclusi da responsabilità, invece, solo gli atti e i comportamenti del lavoratori, che per la loro abnormità e imprevedibilità, elidono completamente il nesso causale tra misure di sicurezza e danno.
Nel caso di specie va quindi confermato il risarcimento di oltre 150mila euro al capomotorista.
Data: 15/04/2016 08:30:00Autore: Valeria Zeppilli