La riforma dei confidi
In allegato, le informazioni e la proposta di legge di riforma
di Roberto Paternicò - Come é noto, i Confidi - consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi - (costituiti in genere da PMI industriali, commerciali, turistiche di servizi, imprese artigiane, agricole e liberi professionisti), operano nell'ambito della disciplina comunitaria e svolgono l'attività di rilascio di garanzie ed altri servizi strumentali a favore delle piccole e medie imprese o dei liberi professionisti associati. La garanzia prestata è rappresentata da un fondo costituito da tutti i soci dei Confidi stessi.
Prima della crisi del merito di credito dell'Italia, a causa del debito sovrano, le garanzie rilasciate dai consorzi e cooperative di garanzia consentivano alla banche di applicare un fattore di ponderazione di rischio più basso per il finanziamento da erogare, in relazione alla garanzia prestata, quindi con maggiore facilità e meno rischiosità.
Oggi, a causa, del downgrade nazionale, le esposizioni garantite dai Confidi verso gli erogatori del credito (banche ed intermediari vigilati) non beneficiano più di detta migliore ponderazione e, inoltre, con l'accesso verso il Fondo centrale di garanzia per le PMI (fondo pubblico), le banche e le PMI ne ottengono direttamente il pieno beneficio. Pare, pertanto, non vi sia più convenienza a ricevere la garanzia dei Confidi che, quindi, sono in crisi e spiazzati nella loro funzione.
Le garanzie rilasciate, negli ultimi anni, hanno subito poi un forte deterioramento. Le cause sono imputabili, da una parte, alla crescita dei fallimenti delle imprese garantite e la conseguente insolvenza dei garanti non ben patrimonializzati e dall'altra, per quelli vigilati dalla Banca d'Italia, l'aumento dei costi di gestione ed i requisiti di Basilea che non consentono di attribuire a patrimonio tutti i contributi ricevuti, ma doverli considerare debito.
Pertanto, si amplia la necessità ed il non facile compito di potenziare il patrimonio che deve essere proporzionato al credito garantito.
Tutti questi fattori insieme all'intervento diretto del Fondo centrale di garanzia per le PMI stanno facendo perdere significato ai Confidi.
In Italia, i Consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi nascono con l'art. 13 del decreto-legge n. 269 del 2003 e con il D.Lgs. n. 141 del 2010, attuativo della direttiva UE n. 48/2008 vengono disciplinati in due tipologie:
- "maggiori" vigilati dalla Banca d'Italia (ex art.107 TUB);
- "minori" iscritti in un elenco gestito da un apposito Organismo affidato al MEF-Ministero dell'economia e delle finanze (ex.art.106 TUB).
Il D.M. n. 53/2015 , emanato in attuazione dell'articolo 112, comma 3, del TUB, individua i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'autorizzazione per l'iscrizione nell'albo e la Banca d'Italia ha emanato le relative disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari con la Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 (Bollettino di vigilanza della Banca d'Italia n. 5, maggio 2015) .
Le proposte di legge n.3209 e n.1730, approvate in prima lettura al Senato, recano una delega al Governo per la riforma del sistema dei Confidi.
Autore: Dott. Roberto Paternicò