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Contributo unificato: i chiarimenti del Ministero

Il Ministero fa chiarezza sugli importi dovuti per le procedure concorsuali


di Valeria Zeppilli – I dubbi degli operatori del settore relativi al contributo unificato da percepire per le opposizioni allo stato passivo fallimentare, per le fasi endoprocessuali della procedura fallimentare e per quelle di natura giurisdizionale delle altre procedure concorsuali sono molteplici.

Tanto che il Ministero della giustizia ha ritenuto opportuno emanare un'apposita circolare, diffusa il primo aprile (qui sotto allegata), per tentare di fare chiarezza.

In particolare, con l'obiettivo di uniformare il comportamento degli uffici giudiziari, il Ministero ha innanzitutto precisato che, sulla base del testo unico sulle spese di giustizia, il contributo unificato per l'iscrizione a ruolo va versato per ciascun grado di giudizio, sia nel processo civile, che nella procedura concorsuale, che nella volontaria giurisdizione, purché i procedimenti abbiano natura giurisdizionale.

La circolare ha poi ricordato che gli importi del contributo sono stabiliti tenendo conto del valore della domanda e della materia o della natura del procedimento e che il valore deve risultare da un'apposita dichiarazione della parte resa nelle conclusioni dell'atto introduttivo.

Di conseguenza, l'ufficio giudiziario è tenuto a controllare sia che sia stata fatta la dichiarazione di valore e sia stata prodotta la ricevuta di versamento, sia che l'importo che risulta dalla ricevuta sia conforme allo scaglione di valore della causa.

Così i criteri che il Ministero della giustizia ha identificato come quelli ai quali gli uffici giudiziari devono attenersi nell'attuale contesto normativo sono i seguenti.

Per quanto riguarda la procedura fallimentare, che è quella che va dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del d.p.r. n. 115/2002 il contributo unificato che deve essere versato è quello, fisso, di euro 851.

Per quanto riguarda, invece, le fasi "endoprocessuali" della procedura fallimentare non rientranti nel campo di applicazione del predetto articolo 13, comma 5, e quelle di natura giurisdizionale delle altre procedure concorsuali, ci si deve basare sulla dichiarazione di valore resa al momento dell'individuazione del giudice competente e sul tipo di procedura azionata.

Data: 16/04/2016 15:00:00
Autore: Valeria Zeppilli