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Rumori in condominio: entro novembre la nuova disciplina

In vista dell'esercizio della relativa delega, l'idea sembrerebbe quella di accrescere i limiti di tolleranza del rumore di calpestio e di ridurre il fonoisolamento tra muri


di Valeria Zeppilli – Ben presto nel nostro Paese bisognerà imparare ad essere più tolleranti nei confronti dei vicini di casa: in cantiere, infatti, ci sono norme sui rumori che, almeno nelle previsioni, si presenteranno come meno restrittive rispetto alle attuali.

Si avvicina infatti sempre di più il 25 novembre 2016, data di scadenza del termine per l'esercizio della delega al Governo, di cui all'art. 19 della l. n. 161/2014, per emanare uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino dei provvedimenti normativi che regolamentano la tutela dell'ambiente esterno e di quello abitativo dall'inquinamento acustico.

In Italia la questione oggi è abbastanza delicata, dato che non sempre quando i vicini ci infastidiscono lo fanno per loro colpa: ad accrescere il problema, infatti, sono anche le caratteristiche degli edifici, nella costruzione dei quali l'isolamento acustico è spesso poco sviluppato.

Per legge, infatti, vanno rispettati certi limiti che sono espressi in decibel (dB) di modo che i muri di separazione tra due immobili (adiacenti o sovrapposti) garantiscano il mancato disturbo se il vicino parla, sente la Tv o cammina sopra la nostra testa. Così, ad esempio, effettuando le apposite misurazioni (mediante macchine speciali che battono con dei martelli sul pavimento), il rumore non deve superare 63 dB. Questo secondo la legge italiana (dpcm del 5 dicembre 1997), mentre in Europa la situazione è ben più restrittiva (basta pensare che in Germania le norme prescrivono di non superare i 53 dB per il calpestio).

La questione quindi non è di facile gestione e l'alto grado di litigiosità che caratterizza l'Italia rispetto a molti altri paesi europei è legato proprio alle notevoli peculiarità di regolamentazione della materia. O meglio: alle numerose lacune.

Il d.p.c.m. del 5 dicembre 1997 che regolamenta l'acustica nell'edilizia, ad esempio, è un testo impreciso e poco chiaro, spesso oggetto di diatribe tra i tecnici e di contenziosi giudiziari. Con la conseguenza che la giurisprudenza si è trovata costretta ad assumere un ruolo quasi "normativo" di non scarsa rilevanza, fissando il limite massimo della normale tollerabilità dei rumori in non oltre 3 decibel (oltre il rumore di fondo).

A ciò dovrebbe sopperire la nuova disciplina che tuttavia stando alle "indiscrezioni" andrebbe ad accrescere i limiti di tolleranza del rumore di calpestio e a ridurre il fonoisolamento tra i muri, ponendo l'Italia in coda alle classifiche dei paesi europei.

Per ora, comunque, si tratta solo di rumors e bisognerà attendere i documenti ufficiali.

L'attesa, in ogni caso, sarà breve, visto che l'armonizzazione del diritto interno con la direttiva 2002/49/CE (relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale) e con la direttiva 2000/14/CE (relativa all'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto) è ormai divenuta indifferibile.

Nel frattempo, almeno le modalità e i criteri direttivi con i quali attuare la delega sono chiari, dato che è lo stesso articolo 19 a prevederli per incoraggiare il raggiungimento dell'obiettivo.

Tra i principi e i criteri specifici enucleati dalla legge del 2014 ricordiamo la coerenza dei piani degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore con i piani di azione, con le mappature acustiche e con le mappe acustiche strategiche; il recepimento dei descrittori acustici diversi da quelli disciplinati dalla legge n. 447 del 1995 e introduzione dei relativi metodi di determinazione a completamento e integrazione di questi ultimi; l'armonizzazione della normativa in materia di sorgenti di rumore delle infrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali e l'adeguamento alla disciplina del rumore prodotto nell'ambito dello svolgimento delle attività sportive e alla disciplina del rumore prodotto dall'esercizio degli impianti eolici. L'elenco, in ogni caso, non finisce qui ma è estremamente lungo e dettagliato e rappresenta un binario ben tracciato sul quale procedere.

La speranza, quindi, è che si coglierà perlomeno l'occasione per fare chiarezza.


Data: 27/04/2016 15:00:00
Autore: Valeria Zeppilli