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Decreti ingiuntivi: provvisoria esecuzione anche se c'è opposizione

È una delle diverse novità introdotte dal d.l. banche per accelerare i tempi di recupero dei crediti da parte degli istituti di credito e delle imprese


di Marina Crisafi - Decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi anche in presenza di opposizione, patto marciano, pegno non possessorio, registri dei debitori e udienze fallimentari telematiche. Sono tante le novità introdotte dal d.l. banche, approvato venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri (leggi: Governo: ok al decreto banche), destinate ad agevolare il recupero dei crediti in sofferenza da parte degli istituti di credito e delle imprese.

Se l'impianto principale del decreto riguarda infatti le modalità di rimborso agli obbligazionisti delle 4 banche in default, il pacchetto delle nuove misure è destinato a favorire tempi più veloci per il recupero dei crediti, che a detta del premier dovrebbero passare a 6-8 mesi al massimo, grazie all'introduzione di nuove misure a "sostegno delle imprese" in materia di procedure esecutive e concorsuali.

Ecco i punti chiave delle misure approvate sul fronte crediti:

Decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi

Il decreto prevede che il giudice disponga la provvisoria esecuzione di tutti i decreti ingiuntivi, limitatamente alle somme non contestate, anche in presenza di una opposizione del debitore.

Ciò significa che sarà sufficiente notificare il decreto per procedere all'esecuzione forzata nei confronti dei debitori, anche se costoro hanno contestato in parte il credito.

Termini più brevi per le opposizioni

Tra le norme finalizzate alla riduzione dei tempi di recupero dei crediti, trovano posto i termini più brevi per la facoltà dei debitori di proporre opposizione agli atti di esecuzione.

Aste giudiziarie

Viene disposto inoltre che l'acquirente del bene in un'asta giudiziaria può indicare l'assegnazione dello stesso a un soggetto terzo. In sostanza, ciò consentirà all'istituto di credito o alla società che partecipa alla procedura, una volta divenuti assegnatari dell'immobile, a procedere con la cessione ad un soggetto controllato dalla stessa (come ad esempio una società appartenente al proprio gruppo).

Il registro delle procedure esecutive e concorsuali

Viene istituito inoltre un registro digitale delle procedure esecutive e concorsuali (ossia dei pignoramenti, dei concordati, dei fallimenti, ecc.) interamente digitalizzato nel quale confluiranno tutte le informazioni e i documenti sulle procedure medesime.

Fallimenti: udienze telematiche

Al fine di rendere più celeri le procedure fallimentari, viene introdotta inoltre la possibilità di svolgere le udienze e le adunanze dei creditori in modalità telematica.

Stretta inoltre sul curatore, che potrà essere revocato laddove non rispetti i termini fissati per la procedura.

Pegno non possessorio

Per favorire i creditori viene introdotto inoltre il principio del pegno non possessorio, grazie al quale il debitore che dà in pegno un bene mobile destinato all'esercizio dell'impresa (come ad esempio un macchinario) può continuare ad utilizzarlo nel processo produttivo. In caso di insolvenza, tuttavia, tal garanzia dà la possibilità ai creditori di acquisire direttamente i beni mobili dell'impresa debitrice senza passare dal giudice (leggi in merito: "Arriva il pegno non possessorio: un altro regalo alle banche").

Introdotto inoltre il registro digitale dei pegni non possessori, tenuto dall'agenzia delel Entrate


Patto marciano nei contratti di finanziamento

Nei contratti di finanziamento stipulati tra le banche e le imprese è introdotta la facoltà di ricorrere al c.d. "patto marciano". Ciò significa che nel caso di finanziamento con garanzia di un bene immobile (fatta eccezione per la residenza dell'imprenditore), le parti possano accordarsi per la cessione del bene stesso in caso di inadempimento del debitore. La clausola di inadempimento si attiva quando il mancato pagamento si protrae per oltre 6 mesi dalla scadenza di altrmeno 3 rate. Il valore del bene ceduto viene determinato da un terzo e se supera l'ammontare del debitore, il creditore è tenuto a corrispondere la differenza, mentre se inferiore il debito si estingue comunque. Previsto, inoltre, che la clausola possa essere applicata anche ai contratti di finanziamento già in vigore, laddove rinegoziati.

Imposte differite

Il decreto banche prevede anche disposizioni in materia di imposte differite attive. Imprese e banche potranno continuare ad applicare le disposizioni fiscali vigenti alle attività per imposte anticipate a condizione che versino un canone annuo pari all'1,5% della differenza tra le attività per imposte anticipate e le imposte versate.

Data: 02/05/2016 21:30:00
Autore: Marina Crisafi