Revocatoria, legittimazione passiva e interposizione fittizia
Ricorre un'ipotesi di interposizione fittizia - e quindi di
simulazione - qualora un'impresa ottenga l'erogazione di un finanziamento per il tramite di un terzo soggetto che abbia stipulato il relativo accordo con la banca erogatrice del finanziamento e costituisca il tramite dei reciproci versamenti che ne seguono.Il fallimento della reale destinataria del finanziamento non potrà pertanto agire nei confronti della banca con
azione revocatoria ex artt. 64 o 67, 2° co. l.f. avente ad oggetto l'atto con il quale il terzo ha rimborsato alla banca parte del finanziamento.
Data: 02/01/2005
Autore: www.ilcaso.it