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Revisori: esami "semplificati" per avvocati e commercialisti

Ecco le nuove regole per l'esame di abilitazione pubblicate in Gazzetta Ufficiale


di Lucia Izzo - È stato pubblicato il 4 maggio in Gazzetta Ufficiale il decreto 19 gennaio 2016, n. 63, ossia il Regolamento recante attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale (qui sotto allegato).


Si tratta di una normativa incide sulle regole riguardanti l'abilitazione per lo svolgimento della professione di revisore legale dei conti.
L'esame per l'iscrizione nel registro dei revisori legali, previsto dall'art. 4 del d.lgs. n. 39/2010, consisterà in prove scritte e orali dirette ad accertare il possesso delle conoscenze teoriche necessarie all'esercizio dell'attività di revisione legale e della capacità di applicare concretamente tali conoscenze.

Numerose le materie su cui verterà la prova, scritta e orale, tra cui figurano: contabilità generale; contabilità analitica e di gestione; disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato; principi contabili nazionali e internazionali; analisi finanziaria; gestione del rischio e controllo interno; principi di revisione nazionali e internazionali; disciplina della revisione legale; deontologia professionale ed indipendenza; tecnica professionale della revisione.

Per alcune materie specifiche (diritto civile e commerciale, societario, fallimentare, tributario, del lavoro e della previdenza sociale, informatica e sistemi operativi, economia politica, aziendale e finanziaria, principi fondamentali di gestione finanziaria, matematica e statistica) l'accertamento delle conoscenze teoriche e della capacità di applicarle concretamente è limitata funzionalmente a quanto necessario per lo svolgimento della revisione dei conti.

Per l'ammissione all'esame è necessario il conseguimento di una laurea, almeno triennale, in Scienze dell'economia e della gestione aziendale e Scienze economiche, oppure una laurea magistrale in altre materie individuate nel decreto ministeriale n. 145 del 20 giugno 2012 (tra cui figurano, tra le altre, anche giurisprudenza, scienze della politica e scienze statistiche) ed aver, inoltre, completato un tirocinio triennale presso un revisore legale dei conti.

In deroga, potranno sostenere l'esame coloro che, alla data del 4 maggio 2016, abbiano regolarmente completato il tirocinio previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99.
Infine, sono altresì ammessi a sostenere l'esame di idoneità coloro i quali risultano iscritti, alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 8, d.lgs. 39/2010, al registro del tirocinio previsto dall'articolo 5 del d.P.R. 99/98, ed abbiano, alla data di presentazione della domanda, concluso regolarmente il tirocinio stesso.

La domanda per l'ammissione all'esame, indirizzata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, è presentata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione in G.U. del decreto che indice l'esame; potrà essere presentata anche con modalità telematiche e digitali oltre che con raccomandata a/r, allegando la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti e la ricevuta del pagamento di un contributo per le spese d'esame pari a 100,00 euro.

È prevista una procedura semplificata per i soggetti che hanno già superato l'esame di stato da dottore commercialista o avvocato.
I primi (commercialisti ed esperti contabili) sono esonerati dalle prove scritte e orali nelle materie economiche e aziendali e giuridiche.
Gli avvocati, invece sono esonerati dalla prova scritta e orale riguardante le sole materie giuridiche.
Saranno altresì esonerati, anche per singole prove, coloro che hanno superato un esame teorico-pratico, presso la Scuola Nazionale della Amministrazione, avente ad oggetto le materie economico-giuridiche.

Data: 07/05/2016 18:30:00
Autore: Lucia Izzo