Tribunale Trani: Sentenza capitalizzazione annule degli interessi
Dopo la nota
Sentenza 21095/2004 con la quale le Sezioni Unite della Cassazione hanno dichiarato che le clausole recanti la disposizione sulla capitalizzazione trimestrale applicata dagli istituti bancari sono illegittime anche se stipulate prima del 1999, quando la Corte di Cassazione con diverse sentenze le dichiarò nulle, proseguono le pronunce delle Corti di merito in materia di
anatocismo. Con la
sentenza in oggetto, il Giudice del Tribunale di Trani ha dichiarato non applicabili al
conto corrente di corrispondenza bancario le norme del
conto corrente ordinario e pertanto il conteggio di interessi infrannuale, perchè vietato dall'art.1283
Codice Civile deve essere dichiarato nullo. Secondo il Giudice, il periodo annuale appare congruo per precludere l'effetto di moltiplicazione automatica del debito che l'art.1283 c.c. vuole evitare impedendo scadenze infrasemestrali. La soluzione annuale - sempre secondo il Tribunale di Trani - da un canto non stride con l'art. 1283
Codice Civile e, d'altro canto, ha il pregio di evitare la configurabilità nel sistema di obbligazioni il cui
inadempimento sia privo di sanzione. (Tribunale di Trani,
Sentenza 30 novembre - 9 dicembre 2004, n.1305:
Contratto di
conto corrente di corrispondenza bancario -
Contratto di
conto corrente ordinario - Differenze - Divieto di capitalizzazione trimestrale). [Sentenza cortesemente inviata e commentata dall'Avv. Antonio Tanza del foro di Lecce]
Data: 03/01/2005
Autore: www.filodiritto.com