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Legge Finanziaria 2005 - Nuovo contributo unificato

Dal 1° gennaio 2005 entrano in vigore i nuovi importi previsti dalla Finanziaria 2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2004, per il contributo unificato per gli atti giudiziari. È stata eliminata la fascia di esenzione per i processi di valore inferiore ad Euro 1.100 e vi sono aumenti tra il 10% ed il 20% nelle altre fasce. In particolare, il comma 307 dell'articolo 1 della Finanziaria 2005 ha sostituito i commi 1 e 2 dell'articolo 13 del Testo Unico delle spese di giustizia (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115), che oggi così prevedono: 1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi: a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro; b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile; c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace; d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile; e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000; f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000; g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro 520.000. 2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120. (Legge 30 dicembre 2004, n.311: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2004, n.306 - Supplemento Ordinario n.192). Data: 07/01/2005
Autore: www.filodiritto.com