Mercato di voto e concordato fallimentare
Il pagamento di una somma (al di fuori della procedura concorsuale, in cui ai creditori chirografari sarebbe stato comunque assicurato il pagamento del 25% dei rispettivi crediti) da parte degli assuntori del concordato fallimentare in favore di un creditore costituendo il ?corrispettivo? per la disponibilità del voto e dell'accordo di
postergazione di crediti verso il fallimento che tale creditore dichiarava di poter ?controllare?, integra la fattispecie di cui all'art. 233 l.f. e la nullità di siffatta pattuizione assumendo, nell'ambito complessivo della convenzione, valore determinante comporta la nullità dell'intero
contratto ai sensi dell'art. 1419 c.c..
Data: 16/01/2005
Autore: www.ilcaso.it