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Cassazione: compensi ridotti di 1/3 per il CTU ritardatario

Il giudice deve operare la riduzione per effetto del ritardo accumulato nel deposito della perizia


di Lucia Izzo - Nelle consulenze tecniche d'ufficio, il giudice può legittimamente ridurre i compensi al Ctu laddove la prestazione non venga completata nel termine stabilito, così come può scegliere di aumentare fino al doppio le somme liquidate, ma in tal caso è tenuto a motivare specificamente la scelta chiarendo quali sono i presupposti di importanza, complessità e difficoltà che consentono tale aumento. Tale principio pacifico è stato ribadito da una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (la n. 9023/2016 qui sotto allegata), la quale pronunciandosi sul ricorso di una società avverso il decreto di liquidazione del compenso del nominato CTU (relativamente alla causa promossa dalla stessa avverso un'amministrazione comunale) ha colto l'occasione per chiarire le modalità di applicazione del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 115/2002).

La vicenda

Nella fattispecie, la s.r.l. ricorreva innanzi alla S.C. avverso l'ordinanza con la quale il tribunale, in sede di opposizione, aveva in parte accolto la domanda di parte attrice contro il decreto di liquidazione del compenso spettante al CTU incaricato, giustificando tuttavia il raddoppio del compenso operato dal giudice istruttore.
Davanti ai giudici di Piazza Cavour, in particolare, parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 52, co. 1 e 2, del D.P.R. n. 115 del 2002, oltre che vizio di motivazione, per avere il Tribunale raddoppiato l'importo calcolato a percentuale, applicando l'aumento massimo previsto, senza motivare sul pregio dell'opera, e senza applicare la riduzione del quarto degli onorari, in considerazione del ritardo con il quale la relazione è stata depositata.

La decisione

Il motivo è integralmente accolto dalla Cassazione, la quale evidenzia che da parte del giudice dell'opposizione non è stato in alcun modo motivato il raddoppio degli onorari, con riferimento ai presupposti che ne consentono l'applicazione ai sensi della norma citata; questa, infatti, giustifica sì l'aumento, fino al doppio, ma solo in presenza di prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà.
La stessa norma, inoltre, stabilisce che, se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo.
Alla luce di questo quadro normativo, per la S.C., l'ordinanza impugnata va quindi censurata sia in relazione all'aumento del compenso sia in relazione alla mancata riduzione dello stesso per il ritardo.
Nel caso di specie, peraltro, ricorre pacificamente l'ipotesi di ritardo e gli onorari percentuali vanno ridotti di un quarto, percentuale applicabile ratione temporis in quanto la norma è stata riformata ai sensi della L. 18 giugno 2009, n. 69.

I precedenti

La pronuncia del resto, si pone in continuità con i precedenti indirizzi giurisprudenziali, in base ai quali la Corte ha sottolineato come la facoltà di aumentare i compensi del CTU fino al doppio, costituisce esercizio di un potere discrezionale da parte del giudice, come tale insindacabile in sede di legittimità, soltanto però se congruamente motivato (cfr. Cass. n. 20235/2009).
Inoltre, ai fini dell'operata maggiorazione, assumono rilievo alcuni elementi del giudizio, come: l'oggetto e il valore della controversia, la natura (e l'importanza) dell'accertamento, oltre al tempo e all'impegno profusi nel ruolo dall'ausiliare del giudice. L'omissione dell'esercizio di tale potere discrezionale da parte del giudice, invece, non è sottoposta all'obbligo di motivazione, giacché, in tal caso, è implicita la valutazione negativa sull'opportunità di avvalersene, oltre che insindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 6414/2007).
Data: 25/05/2016 20:40:00
Autore: Lucia Izzo