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Giudice di Pace Bergamo: questione legittimita' costituzionale espulsione senza sospensione

Il Giudice di Pace di Bergamo ha giudicato non rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13 commi 3 e 8, del Decreto Legislativo n. 286 del 25/7/1998, come modificato dal Decreto Legge 14/91/2004 n. 241, convertito in legge 271/2004, entrambi in riferimento all'art. 24 della Costituzione, laddove è prevista l'esecutorietà immediata del decreto prefettizio di espulsione ancorché sottoposto a gravame o impugnativa (art. 13, comma 3) e, quanto alla seconda norma, nella parte in cui non prevede l'adozione di provvedimenti cautelari di sospensione fino alla data fissata per la Camera di Consiglio (art. 13, comma 8). Secondo il Giudice, la previsione dell'immediata esecutività del decreto prefettizio di espulsione dello straniero, anche in pendenza di ricorso, e l'assenza di strumenti cautelari di garanzia almeno fino alla data fissata per la Camera di Consiglio non è affatto rispondente agli indirizzi garantistici indicati dal giudice costituzionale per l'effettiva tutela giurisdizìonale dell' immigrato, anzi si risolve in una vuota e penosa parvenza di garanzia poiché lascia il ricorrente esposto agli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa di polizia, il tutto senza che sull'atto della P.A. sia avvenuta la verifica giudiziale della sua legittimità, che può avvenire nel termine massimo - tutt'altro che breve - di ben ottanta giorni dalla sua emissione ed in assenza di un procedimento di convalida dell'ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale. (Tribunale di Bergamo - Ufficio del Giudice di Pace Ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale 4 gennaio 2005 Decreto di espulsione dal territorio nazionale - Esecutorietà immediata anche in pendenza di gravame o impugnativa - Mancata previsione provvedimenti cautelari - Illegittimità costituzionale - Rilevante e non manifestamente infondata). [Sentenza cortesemente inviata dall'Avv. Mario Pavone - Animi] Data: 19/01/2005
Autore: www.filodiritto.com