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Pignoramento: il giudice può chiudere il processo esecutivo anche dopo una sola asta

Il nuovo art. 532 del codice di procedura civile introdotto dalla riforma in vigore dal 4 maggio scorso pone solo un limite massimo non minimo


di Marina Crisafi - Tra le tante novità in materia di esecuzione introdotte dal d.l. n. 59/2016, il c.d. d.l. banche, la cui legge di conversione approderà in aula al Senato il prossimo 7 giugno, c'è anche il "ritocco" compiuto all'art. 532, comma 2, c.p.c., con il fine di accelerare ulteriormente i tempi delle vendite all'asta dei beni pignorati.

La novella, apportata al secondo e terzo periodo del secondo comma della disposizione in esame, stabilisce che il giudice "fissa altresì il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria".

Inoltre, è aggiunto che in caso di esperimenti infruttuosi, il giudice dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo "anche quando non sussistono i presupposti di cui all'articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice".

La novella normativa ha modificato, altresì, l'art. 591, secondo comma, c.p.c. , sancendo che il giudice può spingersi a disporre i tre esperimenti di vendita, ognuno con un ribasso del prezzo fino al limite di un quarto (rispetto a quello precedente), e, "dopo il terzo tentativo di vendita andato deserto" fissarne un quarto "fino al limite della metà".

In ogni caso, come è evidente, si tratta di previsioni che riguardano un tetto massimo alle vendite giudiziarie, prima dell'estinzione del processo, ove infruttuose.

Non è previsto, invece, come nella precedente previsione della norma (che stabiliva gli esperimenti di vendita in un numero "non inferiore a tre), un limite minimo.

Per cui, ciò significa che, astrattamente, il giudice dell'esecuzione potrebbe avrebbe legittima facoltà di disporre anche un unico esperimento di vendita, sancendo, in caso di inefficacia, la chiusura dell'espropriazione.

Facoltà che, si ricorda, può essere esercitata anche per i processi in corso, giacché, la modifica introdotta è applicabile sin dalla data di entrata in vigore del decreto, e cioè dal 4 maggio scorso, anche per le vendite instaurate in un momento anteriore.

Resta, soltanto, da vedere se la legge di conversione, in discussione al Senato, non cambierà le carte in tavola.

Qui lo speciale sulla nuova riforma

Qui il testo integrale del decreto disponibile anche in pdf

Data: 27/05/2016 19:20:00
Autore: Marina Crisafi