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Bar e ristoranti: gazebo senza permesso? E' reato

L'opera, per consistenza e caratteristiche costruttive, determina un incremento volumetrico non precario


di Lucia Izzo - È necessario il permesso a costruire per il "dehor" realizzato dal proprietario con pedana e gazebo, destinato ad accogliere i tavoli di un ristorante da lui gestito: opere aventi simile consistenza e caratteristiche costruttive occupano il suolo pubblico determinando indubbiamente un intervento volumetrico che non può definirsi precario.

Lo ha disposto la Corte di Cassazione, terza sezione penale, nella sentenza 21988/2016 (qui sotto allegata) sul ricorso del gestore di un ristorante contro l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti della struttura realizzata dal ricorrente e consistente in una pedana delimitata da parapetti in ferro con pannellatura modulare e copertura sorretta da travatura orizzontale e verticale.
Per il Tribunale l'opera, destinata ad accogliere i clienti del ristorante dell'indagato, invade il suolo pubblico occupandolo senza titolo posta la necessità del preventivo rilascio del permesso di costruire.
Premesse condivide dagli Ermellini per ciò che riguarda la contravvenzione edilizia: va, infatti, rilevato che le opere aventi consistenza e caratteristiche costruttive quali quelle realizzate dal ricorrente devono senz'altro ritenersi soggette al permesso di costruire.
Si tratta, invero, di una struttura destinata, per dimensioni e caratteristiche costruttive, a non contingenti esigenze di esercizio dell'attività di ristorazione che determina, indubbiamente, un incremento volumetrico.
La struttura, che, come chiarito nella descrizione riportata dal Tribunale, è costituita, oltre che da una pedana delimitata da parapetti in ferro, anche da una chiusura laterale mediante pannellatura modulare e da una copertura sorretta da travatura orizzontale e verticale, ha, evidentemente, caratteristiche di gran lunga differenti rispetto a quelle richieste per delimitare lo spazio esterno di un locale ed assicurare la sicurezza e l'incolumità delle persone, costituendo, in buona sostanza, non un dehor, come lo definisce il ricorrente e, cioè, uno spazio esterno ad un pubblico esercizio attrezzato con arredi, bensì una nuova volumetria suscettibile di autonoma utilizzazione.
Un intervento di tale consistenza non potrebbe neppure definirsi precario, atteso che, secondo quanto ripetutamente stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte, la precarietà non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dall'utilizzatore, sono irrilevanti le caratteristiche costruttive i materiali impiegati e l'agevole rimovibilità, l'opera deve avere una intrinseca destinazione materiale ad un uso realmente precario per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo e deve, inoltre, essere destinata ad una sollecita eliminazione alla cessazione dell'uso.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Data: 31/05/2016 20:00:00
Autore: Lucia Izzo