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Il consulente di parte può registrare le operazioni peritali?

Per dare una risposta occorre guardare alla regolamentazione delle conversazioni tra presenti


Domanda: "Un CTP può audioregistrare gli incontri peritali con il CTU?"

Risposta: "Per dare risposta a tale domanda occorre fare riferimento, in generale, alle registrazioni delle conversazioni tra presenti e capire quando esse possono essere considerate lecite. La risposta varrà anche per il caso specifico degli incontri peritali.

Come chiarito da una giurisprudenza ormai unanime, i colloqui tra presenti possono essere legittimamente registrati (anche senza espressa autorizzazione degli interessati) da coloro che partecipino ad essi o comunque vi assistano in maniera non clandestina. Restano ovviamente salvi i divieti di divulgazione che eventualmente derivino dal particolare oggetto dell'incontro o dalla particolare qualità rivestita da chi partecipa alle operazioni.

La registrazione, tranne che in quest'ultimo caso e in presenza dei predetti presupposti, può divenire anche una prova documentale che può essere utilizzata nel processo.

Basti pensare, ad esempio, che l'articolo 234 del codice di procedura penale consente espressamente l'acquisizione "di scritti o altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo".

Del resto le comunicazioni entrano a far parte del bagaglio di conoscenze di chi vi partecipa o vi assiste legittimamente, con la conseguenza che questi può disporne come vuole.

Ciascuno degli interlocutori, insomma, è pienamente libero di adottare cautele ed accorgimenti (come ad esempio la registrazione) al fine di acquisire prova di ciò che avviene nel corso di una conversazione.

E come ci si rapporta con la normativa a tutela della privacy? Per comprenderlo è possibile fare riferimento alla sentenza numero 3034 resa dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione l'8 febbraio 2011.

In quella sede, infatti, i giudici hanno in generale sancito che la normativa a tutela della privacy (nel caso di specie la previsione del consenso del titolare dei dati personali) subisce delle deroghe e delle eccezioni quando è necessario far valere in giudizio il diritto di difesa.

Più in particolare in quella sede si è affermato che "alle disposizioni che regolano il processo deve essere attribuita natura speciale rispetto a quelle contenute nel codice della privacy e nei confronti di esse, quindi, nel caso di divergenza, devono prevalere".

In alcuni casi, poi, la registrazione delle operazioni peritali è deontologicamente raccomandata.

Si pensi ad esempio alle consulenze psicologiche: con particolare riferimento a queste, infatti, si segnala che l'articolo 11 delle Linee guida deontologiche per lo psicologo forense, sancisce che "stante il contesto in cui opera, lo psicologo forense ha particolare cura nel redigere e conservare appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere sotto qualsiasi forma che riguardino il rapporto col soggetto. Egli ricorre, ove possibile, alla video registrazione o, quantomeno, alla audio registrazione delle attività svolte consistenti nella acquisizione delle dichiarazioni o delle manifestazioni di comportamenti. Tale materiale deve essere posto a disposizione delle parti e del magistrato".

Data: 06/06/2016 17:00:00
Autore: Domande e Risposte