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Responsabilità medica: la Balduzzi non ha efficacia retroattiva

Un'interessante sentenza in materia di responsabilità medica chiarisce anche i confini di responsabilità per fatto proprio della struttura sanitaria


di Valeria Zeppilli – Dalla giurisprudenza di merito è recentemente arrivata un'interessante sentenza in materia di responsabilità medica (qui sotto allegata) che, trattando una dolorosa e complessa vicenda legata ad un'invalidità derivata a un bimbo in conseguenza delle modalità del parto con il quale è venuto al mondo, si è pronunciata su diversi aspetti inerenti la responsabilità dei sanitari e della struttura nella quale essi operano.

In particolare si sottolinea che i giudici nel caso di specie hanno ricordato che la responsabilità dei medici e della struttura sanitaria dalla quale dipendano è di natura contrattuale e che in un'ipotesi come quella in discussione a nulla rileva l'entrata in vigore della legge Balduzzi.

Per i giudici, infatti, anche volendo interpretare l'articolo 3 di tale legge nel senso che il legislatore con esso abbia optato per un modello di responsabilità professionale del medico (e non della struttura sanitaria) di natura extracontrattuale, in ogni caso l'irretroattività della legge, sancita dall'articolo 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, non potrebbe rendere tale norma applicabile a fatti pregressi, come quelli in contestazione.

Peraltro alla legge Balduzzi non potrebbe riconoscersi alcuna efficacia retroattiva non trattandosi di norma meramente interpretativa: essa, infatti, ha esteso per la prima volta l'applicabilità della disciplina della responsabilità aquiliana anche alla disciplina della responsabilità del medico.

Accertato che l'operato dei sanitari nel caso di specie aveva cagionato l'invalidità del neonato, dipeso dalla scelta di non praticare il cesareo nonostante le difficoltà nel travaglio, interessante, poi, è sottolineare la ripartizione della responsabilità fatta tra due medici e la struttura sanitaria, identificata nel 50% e 50%.

Con particolare riferimento alla responsabilità per fatto proprio della struttura sanitaria, sulla scia di un orientamento già definito in sede di legittimità, il Tribunale ha infatti affermato che un nosocomio, in ragione del suo obbligo di erogare la propria prestazione con la massima diligenza e prudenza, deve non solo osservare le normative in materia di dotazione e struttura delle organizzazioni di emergenza, ma anche tenere per il tramite dei suoi operatori delle condotte che siano adeguate alle condizioni eventualmente disperate dei pazienti e adottare le determinazioni che di volta in volta siano più idonee a scongiurare l'impossibilità di salvataggio del leso.

Si ringrazia l'Avv. Bernardino Catelli per la cortese segnalazione

Data: 08/06/2016 16:50:00
Autore: Valeria Zeppilli