Una decisione on-label sull'uso off-label dei vaccini Covid United Lawyers for Freedom – ALI Avvocati Liberi - 31/10/24  |  Voli cancellati e ritardi: annullata la conciliazione obbligatoria Diego Ferraro e Sonia Coppola - 30/10/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom – ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom – ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Cassazione: usare luoghi comuni non vuol dire offendere

Per la S.C. dare degli ubriaconi ai veneti non è reato! Assolto Oliviero Toscani dall'accusa di diffamazione. Manca il riferimento a fatti attribuibili a individui determinati


di Valeria Zeppilli – Con una sentenza del 9 giugno scorso, la numero 24065/2016 qui sotto allegata, la Corte di Cassazione ha tracciato i confini del reato di diffamazione, precisando che esso non può dirsi integrato se le affermazioni offensive contestate sono dei "luoghi comuni".

Più in particolare per i giudici non può considerarsi reato utilizzare preconcetti che non rappresentano un riferimento inequivoco a dei fatti notori attribuibili a un individuo determinato. Del resto, affinché possa ritenersi integrata la diffamazione, è necessario che il soggetto passivo sia individuato con certezza affidabile, tenendo conto della prospettazione oggettiva dell'offesa desumibile dal contesto in cui si inserisce.

Nella vicenda alla base della decisione le affermazioni contestate (al noto fotografo e politico Oliviero Toscani) erano del seguente tenore: i veneti "sono un popolo di ubriaconi ed alcolizzati", "poveretti, non è colpa loro se nascono in Veneto" e simili.

Per la Cassazione non bisogna dimenticare che il reato di diffamazione non è integrato nel caso in cui le frasi offensive siano scritte o pronunciate nei confronti di una o più persone appartenenti a una categoria, anche limitata, nel caso in cui tali persone non siano comunque individuabili.

E le frasi contestate, nel caso di specie, erano del tutto generiche e caratterizzate da preconcetti e luoghi comuni, prive quindi di una connessione specifica con soggetti determinati o anche solo determinabili.

Dato che il criterio di individuazione della fattispecie di reato "non è surrogabile con intuizioni o con soggettive congetture che possano insorgere in chi, per sua scienza diretta, può essere consapevole, di fronte alla genericità di un'accusa denigratoria, di poter essere uno dei destinatari", l'archiviazione del processo penale a carico di un noto pubblicitario va confermata.

I ricorrenti, querelanti in qualità di soggetti nati e che vivono in Veneto, devono rassegnarsi.


Data: 13/06/2016 21:00:00
Autore: Valeria Zeppilli