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Avvocati d'ufficio: i nuovi criteri di nomina

La delibera del Consiglio Nazionale Forense


di Lucia Izzo - Il Consiglio Nazionale Forense ha aggiornato i criteri di nomina dei difensori d'ufficio con delibera approvata nella seduta amministrativa del 22 aprile scorso (qui sotto allegata), e pubblicata sul sito istituzionale.

L'aggiornamento attuale è previsto per legge, sempre nell'ottica di garantire l'effettività della difesa e al fine di superare alcune criticità operative. Obiettivo è quello di omogeneizzare la prassi ed uniformare le modalità di nomina dei difensori di ufficio su base nazionale.

Difesa d'ufficio: cos'è e come funziona

La difesa d'ufficio è l'istituto che rappresenta nella massima espressione la responsabilità sociale degli Avvocati.
La legge 247/2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) ha conferito (art. 16) una delega al Governo che l'ha esercitata con il decreto legislativo 31 gennaio 2015, n. 6 recante "Riordino della disciplina della difesa di ufficio", che ha indicato:
- la previsione dei criteri e delle modalità di accesso ad un Elenco unico nazionale, mediante indicazione dei requisiti che assicurino la stabilità e la competenza della difesa tecnica;
- la previsione per cui le domande di inserimento nell'elenco unico nazionale siano presentate ai Consigli degli Ordini circondariali di appartenenza e che siano poi trasmesse con allegato parere al Consiglio nazionale forense.
L'art. 97 c.p.p. prevede che "L'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio".

Il secondo comma, come modificato dalla delega governativa, precisa che il difensore d'ufficio nominato è
"individuato nell'ambito degli iscritti all'elenco nazionale di cui all'articolo 29 delle disposizioni di attuazione"; sono "i Consigli dell'ordine circondariali di ciascun distretto di Corte d'appello" a predisporre, mediante un apposito ufficio centralizzato, l'elenco dei professionisti iscritti all'albo e facenti parte dell'elenco nazionale ai fini della nomina su richiesta dell'autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria.
Inoltre, si precisa che "Il Consiglio nazionale forense fissa, con cadenza annuale, i criteri generali per la nomina dei difensori d'ufficio sulla base della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità".
La norma prosegue indicando le modalità operative dell'individuazione del difensore d'ufficio: il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale è prevista l'assistenza del difensore e la persona sottoposta alle indagini o l'imputato ne sono privi, danno avviso dell'atto al difensore il cui nominativo è comunicato dall'ufficio centralizzato.
Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 102.
Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nelle medesime circostanze, richiedono un altro nominativo all'ufficio centralizzato, salva, nei casi di urgenza, la designazione di un altro difensore immediatamente reperibile, previa adozione di un provvedimento motivato che indichi le ragioni dell'urgenza. Nel corso del giudizio può essere nominato sostituto solo un difensore iscritto nell'elenco dei professionisti summenzionato.
Il difensore di ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo; cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia.

I nuovi criteri

La delibera approvata dal CNF chiarisce, ai fini della individuazione del difensore, le condizioni di "prossimità" alla sede del procedimento preservando i casi di particolari situazione territoriali in casi di urgenza: infatti, sono individuati difensori di ufficio, gli avvocati iscritti all'albo ordinario tenuto dal Consiglio dell'Ordine del circondario in cui ha sede l'autorità giudiziaria procedente e che comunque abbiano chiesto di essere inseriti in una o più liste formate dal medesimo Consiglio.
Solo in caso di particolari situazioni territoriali o per lo svolgimento di attività urgenti, possono essere previste liste separate con gli avvocati che abbiano studio nelle vicinanze del luogo di svolgimento di dette attività urgenti.
Per quanto riguarda le condizioni di reperibilità, anche ai sensi dell'art. 29 disp. att. c.p.p., sono considerati immediatamente reperibili i difensori di ufficio che abbiano chiesto di essere inseriti nelle liste per gli indagati o imputati arrestati ovvero detenuti; in caso di trasferimento del procedimento o di singoli atti procedimentali ad altra autorità giudiziaria rispetto a quella originariamente procedente, il difensore d'ufficio inizialmente nominato può essere sostituito, a richiesta dello stesso, ex art. 97 comma 5 c.p.p.
La particolare novità, rispetto all'anno scorso, riguarda proprio l'introduzione della possibilità a richiesta del difensore, di essere sostituito nel caso di trasferimento del procedimento o di suoi atti, ampliando i casi finora previsti.
La delibera fissa inoltre nel foro di residenza dell'indagato il criterio per la nomina dei difensori d'ufficio nei processi minorili e indica la necessità di istituire una lista di difensori d'ufficio specificatamente competenti nei procedimenti militari.
Data: 14/06/2016 15:10:00
Autore: Lucia Izzo