Multe: chi può pagarle a rate
- Multe a rate: cosa prevede il codice della strada
- Requisiti soggettivi
- Importo della multa
- Come fare richiesta
- Rigetto dell'istanza
- Accoglimento dell'istanza
- Comunicazioni all'ufficio
Multe a rate: cosa prevede il codice della strada
Il codice della strada, all'articolo 202-bis, offre un'importante possibilità per chi versa in condizioni economiche difficili: quello di pagare le multe a rate (con applicazione, tuttavia, degli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 29 settembre 1973, n. 602).
Vediamo, più nel dettaglio, chi può avvalersi di tale opportunità e come fare per beneficiarne.
Requisiti soggettivi
Sono soggetti che versano in condizioni economiche disagiate ai fini dell'applicazione della previsione in commento coloro il cui reddito imponibile Irpef risultante dall'ultima dichiarazione non supera 10.628,16 euro.
Nel caso in cui il soggetto tenuto al pagamento della multa conviva con il coniuge o con altri familiari, il reddito rilevante è dato dalla somma dei redditi conseguiti nello stesso periodo sia da lui che da tutti gli altri componenti della famiglia. Il limite oltre il quale non è più possibile la rateazione, tuttavia, è aumentato di 1.032,91 euro per ciascun familiare convivente.
Importo della multa
I requisiti per poter frammentare il pagamento della multa in più rate, tuttavia, non sono relativi solo al reddito di chi intende avvalersi di tale facoltà, ma anche all'importo della sanzione amministrativa pecuniaria.
L'articolo 202-bis del codice della strada, infatti, circoscrive la ripartizione del pagamento in rate mensili ai casi in cui la sanzione, per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, sia di importo superiore a 200 euro.
Come fare richiesta
Se le proprie condizioni reddituali e l'ammontare della multa lo permettono, è possibile presentare istanza di rateazione, rivolgendosi al prefetto (se la violazione cui si riferisce la multa è stata accertata da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato o da funzionari ed agenti dell'ente Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione) o al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco (se la violazione cui si riferisce la multa è stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni).
Il termine massimo per provvedervi è quello di trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione.
Il codice della strada precisa che presentare l'istanza vuol dire rinunciare a fare ricorso al prefetto o al giudice di pace avverso la contestazione.
Rigetto dell'istanza
L'autorità cui è presentata l'istanza di rateazione della sanzione è chiamata ad adottare il provvedimento di accoglimento o di rigetto entro novanta giorni dalla sua presentazione.
Se lascia decorrere tale termine, l'istanza si intende respinta.
Quando la richiesta di ripartizione del pagamento è rigettata, il soggetto che ha subito la sanzione amministrativa pecuniaria deve provvedere al saldo nel termine di trenta giorni da quello in cui gli sono stati notificati il relativo provvedimento o la comunicazione della decorrenza del termine di novanta giorni che l'autorità ha per provvedere.
La notifica di rigetto va fatta all'interessato con le modalità stabilite dall'articolo 201 del codice della strada per la notifica delle violazioni.
Accoglimento dell'istanza
Se, invece, l'istanza è accolta, all'interessato vanno comunicate (sempre nei modi di cui all'articolo 201) anche le modalità e i tempi della rateazione.
A tal proposito si sottolinea che l'articolo 202-bis del codice della strada, al comma quattro, sancisce che la ripartizione del pagamento può essere fatta sino a massimo dodici rate se l'importo dovuto non supera i 2mila euro, sino a massimo ventiquattro rate se non supera 5mila euro e sino a massimo sessanta rate se supera tale ultima cifra.
Ciascuna rata, in ogni caso, non può essere di importo inferiore a cento euro e se non viene pagata la prima di esse o se, successivamente, non vengono pagate due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione.
Comunicazioni all'ufficio
Si precisa che al comando o all'ufficio da cui dipende l'organo accertatore della violazione sono comunicati sia l'accoglimento dell'istanza, che il suo rigetto che la decorrenza del termine di novanta giorni per provvedere su di essa.
Data: 25/10/2022 16:00:00Autore: Valeria Zeppilli