Polizia di Stato: destituzione. No alla disparità di trattamento
Nota di commento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1865 del 9 maggio 2016
Avv. Francesco Pandolfi - Causa complessa ma molto interessante per gli addetti ai lavori quella seguita in secondo grado dal Consiglio di Stato ed approdata a sentenza n. 1865/2016, a seguito dell'impugnazione dell'antecedente pronuncia del Tar Lecce n. 1172/15: alla fine di un articolato percorso processuale l'interessato ottiene giustizia.
Ecco la vicenda in estrema sintesi.
La prima fase del processo
In primo grado un appartenente alla Polizia di Stato, qualifica di Vice Ispettore, chiede inutilmente l'annullamento della sanzione della destituzione inflittagli per aver commesso in servizio, abusando della sua qualità di pubblico ufficiale, atti accertati in sede penale, in contrasto con i doveri assunti con il giuramento arrecando grave pregiudizio all'Amministrazione della Pubblica Sicurezza.
Varie sono le censure da lui sollevate in occasione della prima causa, in particolare egli mette in evidenza che non si è formato un giudicato penale rilevante sotto il profilo disciplinare, visto il suo proscioglimento da ogni capo di imputazione.
La seconda fase della causa amministrativa
Sulla premessa che i fatti oggetto di verifica penale attengono ad una vicenda di consegna, detenzione e trasporto di armi da guerra, di munizionamento per armi da guerra e congegni esplosivi introdotti clandestinamente da un latitante, in un quadro che vede partecipi vari altri colleghi del ricorrente, il Consiglio di Stato assicura giustizia all'appellante mettendo in risalto il fatto che solo lui, rispetto ai colleghi, si è visto irrogare la massima sanzione disciplinare mentre gli altri sono stati trattati in maniera assai più benevola.
Ad esempio, sulla metrica di giudizio adottata dall'Amministrazione nei confronti di un Ispettore parte della stessa vicenda è sembrato eccessivo al C.d.S. valorizzare a favore dello stesso il contesto ambientale, la volontà di agire nell'interesse dell'amministrazione, la mancanza di benefici derivanti dalla condotta, mentre tali parametri sono stati del tutto trascurati in sede disciplinare quando si è trattato di misurare il comportamento dell'appellante.
Eppure lo stesso metro di giudizio doveva essere equamente applicato anche nei suoi confronti, non fosse altro per il fatto che nella sede processuale disciplinare tutti questi valori erano stati ben evidenziati dal funzionario istruttore, il quale si era preso cura di riferire come l'interessato avesse agito nella convinzione di eseguire un ordine.
Sul punto specifico l'appello viene quindi accolto, con annullamento del provvedimento di destituzione.
Insegnamento utile per casi analoghi
Qual è lo spunto che si può raccogliere dall'analisi di questa sentenza, qui riportata in estrema sintesi?
Certamente che la disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe è una "sanzione" che rischia di aggiungersi alla severa sanzione già ricevuta dall'amministrazione e che, pertanto, va accuratamente criticata e combattuta in occasione della causa amministrativa.
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Data: 09/07/2016 15:30:00Autore: Avv. Francesco Pandolfi