Militari: guida alle istanze di trasferimento
I gravi ed urgenti motivi, i casi particolari previsti dal Testo Unico sulle Procedure d'impiego del Personale Militare
Avv. Francesco Pandolfi - Stando alle indicazioni offerte dal Testo Unico sulle Procedure d'Impiego del Personale Militare con riferimento a sottoufficiali e vsp, le istanze di trasferimento presentate ai sensi della legge n. 104/92, d. lgs. n. 267/00, allegato "H" del predetto T.U., possono essere inoltrate senza vincoli temporali.
Le situazioni personali/familiari gravi ed urgenti
Queste specifiche situazioni fanno si che il Militare possa teoricamente contare su un trattamento differenziato rispetto alla tempistica delle istanze presentate in circostanze ordinarie.
La disciplina di questo gruppo di istanze riguarda le:
1) istanze ex legge n. 104/92;
2) istanze ex allegato H del T.U.;
Inoltre riguarda ulteriori casi particolari:
3) istanze ex direttiva SME n. 1358/07/C-PI-5.3.2. 14.02.2013;
4) istanze ex d.lgs. n. 267/00.
Istanze ai sensi della legge n. 104/1992
Rispetto alla casistica ordinaria, la legge n. 104/92 si preoccupa di regolamentare circostanze derivanti da situazioni familiari/personali di una certa serietà, anzi connotate da gravità ed urgenza.
Il noto art. 33 comma 5 della citata legge si rivolge a tutti gli Ufficiali, Sottufficiali e Volontari in Servizio Permanente che debbano assistere un proprio familiare diversamente abile; l'accertamento della disabilità è demandato alle Asl attraverso apposite commissioni mediche integrate da un operatore sociale e ad un esperto nel caso da valutare.
A garanzia della riservatezza sui dati contenuti nella domanda, essa va trasmessa a SME - DIPE Uff. competente per categoria: ciò consente di prevenire ed evitare che si verifichi un qualsiasi contatto con i dati trattati da parte di personale non coinvolto nel processo di decisione.
In questa delicata materia, il diritto del militare all'applicazione della legge 104 va bilanciato con le esigenze di servizio.
Istanze ai sensi dell'allegato "H" del Testo Unico
Siamo sempre nell'ambito di situazioni particolari che derogano ai vincoli temporali di presentazione delle istanze di trasferimento.
Al di fuori dei casi oggetto della legge n. 104/92, l'allegato in questione contempla le seguenti situazioni che interesseranno la sfera familiare del militare richiedente:
1) coniuge e/o prole con patologia a prognosi infausta,
2) coniuge e/o prole la cui diversa abilità o inabilità sia comprovata da Ente pubblico sanitario,
3) militare celibe/nubile, che dopo la perdita di uno o entrambi i genitori sia l'unico soggetto che sostiene la famiglia (minori o diversamente abili o inabili),
4) militare vedovo/a con figli minori,
5) militare celibe/nubile, figlio/a unico/a di militare deceduto in servizio o per causa di servizio,
6) militare che abbia perso in incidente l'unico fratello o sorella ovvero qualora sussistesse l'esigenza di accudire uno o entrambi i genitori non autosufficienti soli in famiglia,
7) documentate malattie con severa prognosi,
8) affidamento esclusivo al richiedente della prole in età scolare (divorzio), oppure se dagli atti del procedimento emerga di reimpiegare l'interessato con il fine di tutelare l'interesse del minore,
9) adozione di minore (presso il tribunale dei minorenni del distretto in cui risiede il richiedente).
Istanze ex direttiva SME f.n. 1358/07/C-PI-5.3.2. datata 14.02.2013
Ulteriore situazione particolare riguardante, ad un tempo, il personale in servizio permanente e non che, a seguito di ferite o lesioni causate da atti ostili, abbia riportato nel primo caso una temporanea non idoneità al servizio di almeno 90 giorni, nel secondo caso rilevanti ferite anch'esse comportanti una temporanea inidoneità al servizio militare incondizionato per almeno 90 giorni.
La Commissione deputata alla valutazione dei singoli casi ha l'onere di individuare il nesso causale tra evento e patologia sofferta.
Istanze ex d. lgs. n. 267/2000
L'ordinario subisce ulteriore eccezione nel caso del militare che, all'atto del trasferimento, rivesta la carica di amministratore locale ai sensi del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000: questa categoria di personale assegnato temporaneamente all'Ente per lo svolgimento del mandato non può presentare istanza di trasferimento per tutta la durata del mandato.
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Data: 26/06/2016 17:00:00Autore: Avv. Francesco Pandolfi