Il licenziamento del lavoratore a seguito di un controllo occulto e la privacy Andrea Pedicone - 24/11/24  |  Rottamazione quinquies: verso un nuovo "condono" fiscale Alice Cometto - 16/11/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom – ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom – ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

PCT: in Cassazione impossibile depositare gli atti telematici

Manca il decreto attuativo. La comunicazione della Suprema Corte


di Marina Crisafi - Il processo civile telematico è arrivato ufficialmente in Cassazione il 15 febbraio 2016, con la pubblicazione del decreto ad hoc nella Gazzetta Ufficiale (leggi: "Dal 15 febbraio al via il processo civile telematico in Cassazione"). Tuttavia ad essere stata regolamentata è l'attivazione delle notificazioni e delle comunicazioni telematiche obbligatorie per i procedimenti instaurati dinanzi al giudice di legittimità, ma ad oggi è impossibile depositare online gli atti del processo. A comunicarlo è la stessa Cassazione con nota del 15 giugno scorso pubblicata sul proprio sito istituzionale, giacché manca ancora il decreto attuativo appositamente previsto dalla legge.

Ricorda, infatti, il primo presidente, Giovanni Canzio, nell'avvertenza, che "presso la Corte di Cassazione non è ammesso il deposito telematico degli atti del processo (ricorso, controricorso, ricorso incidentale, memorie ex art. 378 c.p.c., memorie di costituzione di difensore, atti di "costituzione" a fini defensionali, atti depositati ex art. 372 c.p.c.), in assenza del decreto prescritto dall'art. 16 bis comma 6 D.L. 179 del 2012 convertito in legge 221 del 2012 ed in considerazione dell'espressa limitazione ai procedimenti innanzi ai tribunali ed alle corti di appello prevista dall'art. 16 bis comma 1 bis del medesimo D.L.".

Ciò che è ammesso, invece, è il deposito telematico delle istanze dei difensori non aventi immediata incidenza sul processo (ossia: di prelievo o sollecita fissazione di ricorsi, di riunione, di differimento della trattazione, di assegnazione alle Sezioni Unite, ecc.).

La copia cartacea di tali istanze, formata dalla cancelleria, spiega la Cassazione, viene sottoposta al presidente titolare ed inserita nel fascicolo. Le pec presso le quali le istante possono essere depositate le istanze sono le seguenti:

Prima sezione civile

sez1.civile.cassazione@giustiziacert.it

Seconda sezione civile

sez2.civile.cassazione@giustiziacert.it

Terza sezione civile

sez3.civile.cassazione@giustiziacert.it

Quarta sezione lavoro

sez4.civile.cassazione@giustiziacert.it

Quinta sezione tributaria

sez5.civile.cassazione@giustiziacert.it

Sesta sezione civile

sez6.civile.cassazione@giustiziacert.it

Sezioni unite civili

sezunitecivili.cassazione@giustiziacert.it

Data: 30/06/2016 09:30:00
Autore: Marina Crisafi