Omicidio stradale: il sequestro del veicolo è sempre necessario
Ecco le linee guida redatte dalle Procure italiane
di Lucia Izzo - A seguito dell'intervento normativo che ha introdotto i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali (leggi: "L'omicidio stradale è legge: le novità e il testo"), le Procure italiane si sono attivate per adottare delle linee operative riguardanti i modificati artt. 589-bis, 590 e 590-bis del codice penale.
Una modifica in peius che ha stabilito pene pesanti, soprattutto per i casi più gravi, con un trattamento sanzionatorio complessivo più rigoroso delle ipotesi di condotte colpose derivanti dalla circolazione stradale.
Le circolari interpretative delle Procure tendono a garantire uniformità di trattamento lungo tutto lo stivale, offrendo una lettura chiarificatrice delle disposizioni modificate: attualmente, le principali sono quelle delle Procure di Trento, Bergamo, Udine, Firenze e Sondrio (queste ultime tre, qui sotto allegate). Minimo comune denominatore per tutte è la necessità del sequestro dei veicoli interessati dal sinistro.
Ad avviso del Procuratore di Udine, infatti, la Polizia Giudiziaria deve porsi sempre il problema del sequestro probatorio dei veicoli interessati dall'incidente: secondo il documento, è ragionevole attendersi che il nuovo sistema normativo comporterà il frequente ricorso ad accertamenti peritali sui veicoli per accertare l'esatta dinamica del sinistro. Il sequestro probatorio, pertanto, si prospetta non solo opportuno, ma necessario, per evidenziare la dinamica dell'evento in maniera chiara e insuscettibile di ricostruzioni alternative.
Dello stesso parere anche le altre Procure, per cui il sequestro probatorio è evitabile solo nei casi di minor gravità o quando la dinamica dell'incidente sia del tutto chiara e accertata.
Da Bergamo, e non solo, si aggiunge che devono, in ogni caso, essere sempre eseguiti rilievi descrittivi e fotografici esaurienti, tanto più dettagliati quanto più gravi siano state le conseguenze dell'incidente.
Si tende, in tal modo, a scongiurare il rischio che le pene siano irrogate senza il doveroso materiale probatorio, o quando sussistono delle concause che possono determinare un'attenuazione della pena, fino alla metà.
Una di queste, come precisa il procuratore di Sondrio, può essere quella in cui l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole.
Si attribuisce rilievo non solo all'ipotesi di concorso di colpa della persona offesa nella diretta dinamica dell'incidente stradale, ma anche a tutte le ipotesi nelle quali nella serie causale si sia comunque inserita la condotta di soggetti terzi nell'ambito di cooperazione colposa ovvero di concorso di cause indipendenti, ad esempio, nel caso di incidente stradale che abbia determinato inizialmente il ferimento della vittima successivamente deceduta per effetto di condotte rilevanti sotto il profilo della colpa professionale del personale sanitario.
Tutte le Procure precisano, inoltre, che destinatari delle previsioni di legge, nelle ipotesi aggravate, siano i soli conducenti di veicoli a motore, mentre tutti gli altri utenti della strada potranno rispondere della previsione "base", quindi di omicidio e lesioni stradali "semplici" (ex artt. 589-bis, comma I, e 590-bis, comma I, del Codice penale)
Per il Procuratore di Udine, inoltre, la Polizia giudiziaria deve porsi pure il problema dell'esercizio ella facoltà di arresto in flagranza dell'autore dell'incidente e, anche a tal fine, è indispensabile un'interlocuzione con il sostituto procuratore di turno, il quale potrà sempre disporre, in alternativa alla custodia cautelare in carcere, gli arresti domiciliari.
Infatti, come precisa la Procura di Bergamo, pur essendo l'arresto un atto proprio della polizia giudiziaria, è sempre opportuno consultatore il sostituto di turno ed esporgli con chiarezza tutte le circostanze rilevante, poichè a costui compete in via esclusiva ogni decisione in ordine alla richiesta di convalida.
Sostanziale accordo anche per quanto riguarda la prova che colui che ha provocato l'incidente abbia assunto droghe: non è possibile la dimostrazione su base sintomatica, anche in caso di rifiuto dell'interessato a sottoporsi ad accertamenti medici, poichè è necessario un preciso riscontro di natura tecnica. Per quanto riguarda l'effettiva alterazione psicofisica del conducente al momento della guida, è indispensabile individuare il momento dell'assunzione, circostanza che può essere ricavata dagli elementi di prova disponibile (ad esempio dichiarazioni di testimoni oculari) o desunta dalla sintomatologia presentata dal soggetto e riferita con la massima precisione possibile dalla Polizia giudiziaria intervenuta.
Si concorda infine che le ipotesi di lesioni semplici (prognosi inferiore a 40 giorni) derivanti dalla circolazione stradale rimangono invece sanzionate in base alla previsione dell'articolo 590 comma 1 c.p., risultando procedibili a querela di parte e rimanendo nella competenza del Giudice di Pace: in tali casi è bene che la P.G. espressamente inviti la persona offesa (o le persone offese), conservando traccia scritta di tale invito, a far recapitare ai medesimi uffici che hanno rilevato l'incidente, l'eventuale documentazione medica sopravvenuta attestante che la malattia ha superato i quaranta giorni, sicché, in caso ciò sia avvenuto, il delitto dovrà essere ritenuto procedibile d'ufficio con le dovute conseguenze.
Autore: Lucia Izzo